Art. 6 
 
                       Veicoli di investimento 
 
  1. L'attuazione degli interventi del FNMI avviene  tramite  veicoli
di investimento che assicurano l'apporto di investitori  privati  per
un importo non inferiore alla dotazione dei veicoli  di  investimento
da parte del FNMI, con riferimento agli impegni di  sottoscrizione  o
investimento  a  livello  dei  fondi,  veicoli  e   imprese   Target,
effettuati con le risorse del FNMI, mediante: 
    a) un Fondo di Real Asset («Fondo FRA»),  Fondo  di  investimento
alternativo (FIA)  di  diritto  italiano,  istituito  e  gestito  dal
soggetto gestore di cui all'art. 7, comma  2,  che  investe  in  Real
Asset Target ammissibili, tramite Fondi Target ai sensi dell'art. 33,
comma 8-septies del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, che hanno ad
oggetto  investimenti  in  Real  Asset  Target  ammissibili,  per  le
finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto; 
    b)  un  Fondo  Imprese  («Fondo  FI»),  Fondo   di   investimento
alternativo (FIA)  di  diritto  italiano,  istituito  e  gestito  dal
soggetto gestore di  cui  all'art.  7,  comma  3,  che  investe:  (i)
direttamente in Imprese Target ammissibili e  indirettamente  tramite
(ii) Fondi Target diretti di private  equity  e  (iii)  Fondi  Target
indiretti di private equity, che hanno  ad  oggetto  investimenti  in
Imprese Target ammissibili, per le finalita' di cui  all'art.  2  del
presente decreto. 
  2. Le quote rappresentative dei due Veicoli  di  investimento  sono
riservate in sottoscrizione al Ministero. 
  3. La durata dei due  Veicoli  di  investimento  e  la  durata  del
relativo periodo di  investimento  e'  definita  nel  regolamento  di
gestione di ciascun Veicolo di investimento,  di  cui  al  successivo
art. 9, in conformita' con la migliore prassi di mercato.