Art. 6
Veicoli di investimento
1. L'attuazione degli interventi del FNMI avviene tramite veicoli
di investimento che assicurano l'apporto di investitori privati per
un importo non inferiore alla dotazione dei veicoli di investimento
da parte del FNMI, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o
investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese Target,
effettuati con le risorse del FNMI, mediante:
a) un Fondo di Real Asset («Fondo FRA»), Fondo di investimento
alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal
soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 2, che investe in Real
Asset Target ammissibili, tramite Fondi Target ai sensi dell'art. 33,
comma 8-septies del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, che hanno ad
oggetto investimenti in Real Asset Target ammissibili, per le
finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) un Fondo Imprese («Fondo FI»), Fondo di investimento
alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal
soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 3, che investe: (i)
direttamente in Imprese Target ammissibili e indirettamente tramite
(ii) Fondi Target diretti di private equity e (iii) Fondi Target
indiretti di private equity, che hanno ad oggetto investimenti in
Imprese Target ammissibili, per le finalita' di cui all'art. 2 del
presente decreto.
2. Le quote rappresentative dei due Veicoli di investimento sono
riservate in sottoscrizione al Ministero.
3. La durata dei due Veicoli di investimento e la durata del
relativo periodo di investimento e' definita nel regolamento di
gestione di ciascun Veicolo di investimento, di cui al successivo
art. 9, in conformita' con la migliore prassi di mercato.