Art. 7
Soggetti gestori dei veicoli di investimento
1. L'istituzione e la gestione dei Veicoli di investimento e
relativi fondi di cui all'art. 6, comma 1, e' demandata in forza del
presente decreto, a due Societa' di gestione del risparmio (SGR) di
diritto italiano (i soggetti gestori), ai sensi dell'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo
FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e' individuato nella
Investimenti immobiliari italiani SGR S.p.a. (Gestore Fondo FRA).
Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del Fondo FRA, il Veicolo di investimento e' gestito con
apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione
concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
3. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo
FI, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e' individuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
delle imprese e del made in Italy mediante procedura ad evidenza
pubblica tra i gestori dotati di particolare specializzazione e track
record rilevante e comprovato nella gestione di fondi diretti e
indiretti anche di private equity e che siano partecipati dal
Ministero dell'economia e delle finanze anche indirettamente nel
rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di
contratti pubblici (Gestore Fondo FI). Allo scopo di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FI, il
Veicolo di investimento e' istituito e gestito dal Gestore Fondo FI
per le finalita' della legge e del presente decreto ed e' gestito con
apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione
concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
4. Tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura
tecnica o gestionale, previsti dal presente decreto, il Ministero
provvede a conferire appositi mandati ai soggetti gestori, le cui
obbligazioni sono di natura privatistica e sono oggetto di specifiche
Side Letter di cui all'art. 31.
5. La remunerazione spettante ai due soggetti gestori definita dal
Comitato tecnico strategico e gli altri oneri connessi alle attivita'
di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del
decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle
risorse finanziarie individuate dall'art. 4, comma 6, della legge 27
dicembre 2023, n. 206.