Art. 7 
 
            Soggetti gestori dei veicoli di investimento 
 
  1. L'istituzione e  la  gestione  dei  Veicoli  di  investimento  e
relativi fondi di cui all'art. 6, comma 1, e' demandata in forza  del
presente decreto, a due Societa' di gestione del risparmio  (SGR)  di
diritto italiano (i soggetti gestori), ai sensi dell'art.  19,  comma
5,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  2. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo
FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),  e'  individuato  nella
Investimenti immobiliari italiani SGR  S.p.a.  (Gestore  Fondo  FRA).
Allo scopo di assicurare l'efficace  e  tempestiva  attuazione  degli
interventi del Fondo FRA, il Veicolo di investimento e'  gestito  con
apposito conto  corrente  bancario  dedicato,  previa  autorizzazione
concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
  3. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo
FI, di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b),  e'  individuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
delle imprese e del made in  Italy  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica tra i gestori dotati di particolare specializzazione e track
record rilevante e comprovato  nella  gestione  di  fondi  diretti  e
indiretti anche  di  private  equity  e  che  siano  partecipati  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  anche  indirettamente  nel
rispetto della vigente normativa europea e nazionale  in  materia  di
contratti pubblici (Gestore  Fondo  FI).  Allo  scopo  di  assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FI,  il
Veicolo di investimento e' istituito e gestito dal Gestore  Fondo  FI
per le finalita' della legge e del presente decreto ed e' gestito con
apposito conto  corrente  bancario  dedicato,  previa  autorizzazione
concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
  4. Tenuto conto della  complessita'  degli  adempimenti  di  natura
tecnica o gestionale, previsti dal  presente  decreto,  il  Ministero
provvede a conferire appositi mandati ai  soggetti  gestori,  le  cui
obbligazioni sono di natura privatistica e sono oggetto di specifiche
Side Letter di cui all'art. 31. 
  5. La remunerazione spettante ai due soggetti gestori definita  dal
Comitato tecnico strategico e gli altri oneri connessi alle attivita'
di cui al comma 1, ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  3  del
decreto legislativo n. 123  del  1998,  sono  posti  a  carico  delle
risorse finanziarie individuate dall'art. 4, comma 6, della legge  27
dicembre 2023, n. 206.