Art. 8 
 
                    Compiti dei soggetti gestori 
 
  1. L'attivita' di gestione, controllo e funzionamento  di  ciascuno
dei due Veicoli di investimento,  la  determinazione  della  relativa
politica  di  investimento  e  tutte  le  attivita'  funzionali  alla
realizzazione delle finalita' del  FNMI  competono  ai  due  soggetti
gestori, nell'ambito delle politiche di indirizzo strategico,  con  i
limiti definiti dalla allocazione di risorse iniziale  e  successive,
stabilite dal Comitato tecnico strategico, sono espressi  nell'ambito
degli organi competenti di ciascun Veicolo di investimento e  attuati
secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione  di  cui
al successivo art. 9. 
  2. I soggetti gestori acquisiscono dal Comitato tecnico  strategico
di cui all'art. 4 le determinazioni inerenti  all'individuazione  dei
settori, delle filiere e degli indirizzi strategici prioritari.