Art. 8
Compiti dei soggetti gestori
1. L'attivita' di gestione, controllo e funzionamento di ciascuno
dei due Veicoli di investimento, la determinazione della relativa
politica di investimento e tutte le attivita' funzionali alla
realizzazione delle finalita' del FNMI competono ai due soggetti
gestori, nell'ambito delle politiche di indirizzo strategico, con i
limiti definiti dalla allocazione di risorse iniziale e successive,
stabilite dal Comitato tecnico strategico, sono espressi nell'ambito
degli organi competenti di ciascun Veicolo di investimento e attuati
secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione di cui
al successivo art. 9.
2. I soggetti gestori acquisiscono dal Comitato tecnico strategico
di cui all'art. 4 le determinazioni inerenti all'individuazione dei
settori, delle filiere e degli indirizzi strategici prioritari.