Art. 9
Regolamento di gestione
1. Ciascun soggetto gestore predispone lo schema di regolamento di
gestione del Veicolo di investimento dallo stesso gestito e lo
trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. I Ministeri di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla
ricezione dello schema di regolamento, valutata la conformita' dello
stesso alle previsioni del presente decreto e alle finalita' di cui
all'art. 4 della legge e sentito il Comitato tecnico strategico,
comunicano al soggetto gestore la propria approvazione.
3. Le modalita' di modifica al regolamento di gestione sono
definite nel regolamento di cui al presente articolo, in conformita'
alla prassi del mercato.