Art. 9 
 
                       Regolamento di gestione 
 
  1. Ciascun soggetto gestore predispone lo schema di regolamento  di
gestione del Veicolo  di  investimento  dallo  stesso  gestito  e  lo
trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle  finanze
e al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. I Ministeri di  cui  al  comma  1,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione dello schema di regolamento, valutata la conformita'  dello
stesso alle previsioni del presente decreto e alle finalita'  di  cui
all'art. 4 della legge e  sentito  il  Comitato  tecnico  strategico,
comunicano al soggetto gestore la propria approvazione. 
  3. Le  modalita'  di  modifica  al  regolamento  di  gestione  sono
definite nel regolamento di cui al presente articolo, in  conformita'
alla prassi del mercato.