((Art. 3 bis 
 
Disposizioni  urgenti  per   il   rafforzamento   delle   misure   di
  cybersicurezza connesse allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e
  paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» 
 
  1.  Per  far  fronte  alle  straordinarie  esigenze  connesse  allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
«Milano-Cortina 2026», anche al  fine  di  rafforzare  le  misure  di
cybersicurezza nazionale, e' autorizzata la spesa di  euro  2.800.000
per  l'anno  2025  in  favore  dell'Agenzia  per  la   cybersicurezza
nazionale. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   1,   con   riferimento
all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
opera secondo le  disposizioni  del  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
2.800.000 per l'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a euro 800.000,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))