((Art. 3 bis Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, e' autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))