Art. 4
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore
Fondazione «Milano - Cortina 2026» ((e della societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A»))
((1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla
Fondazione in connessione con la fine delle attivita' di cui al comma
2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali "Milano-Cortina 2026" non si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, in materia di chiusure aziendali»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: «quattordici» e' sostituita dalle
seguenti: «un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto»;
2) alla lettera a), la parola: «sette» e' sostituita dalle
seguenti: «fino a un massimo di nove»;
3) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione
Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di
Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo».
1-bis. Con riferimento alla Societa' di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di
amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di
amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto
si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei
compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))