Art. 5 
 
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo  svolgimento  dei  XIV
        Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» 
 
  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere
sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto  con  il  Ministro
per le disabilita', sentito il Comitato italiano  paralimpico  (CIP),
e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto  responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita'
e degli interventi necessari all'organizzazione  e  allo  svolgimento
dei  XIV  Giochi  paralimpici  invernali  «Milano-Cortina  2026».  Il
Commissario straordinario,  se  dipendente  pubblico,  e'  collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa  o
in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ((ovvero
ricopre l'incarico  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il  predetto  incarico
sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data  di  cessazione
dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.))  All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo,  e'  reso  indisponibile  ((nella  dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal  punto
di vista finanziario. 
  2. Il  Commissario  straordinario  propone  uno  o  piu'  programmi
dettagliati di interventi da realizzare, nonche' delle attivita' agli
stessi funzionali, con riferimento alla logistica e  all'allestimento
nonche' all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei  siti  di
gara di Milano, Cortina  e  Tesero,  da  approvare  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di  sport.  Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto
previsto dai programmi, il Commissario  straordinario,  in  relazione
alle competenze attribuitegli, puo': 
    a)   subentrare   nei   rapporti   giuridici   della   Fondazione
Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio  2020,
n. 31; 
    b) curare o supportare ((le attivita' relative agli appalti  di))
lavori, servizi e forniture per  i  Giochi  paralimpici,  valutare  i
riflessi sulle attuali attivita' in corso e  ((adottare))  misure  di
coordinamento   e   semplificazione   per   accelerarne   l'iter   di
approvazione, anche attraverso ((l'intervento della societa' Sport  e
salute))  S.p.A.  o  della  Societa'  Infrastrutture  Milano  Cortina
2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza; 
    c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, ((se diverse)), con
le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione  dei
diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi; 
    d)  stabilire   forme   di   monitoraggio   delle   attivita'   e
dell'andamento  dei  lavori((,))  ulteriori  rispetto  a  quelle  del
programma  dettagliato((,))  e  richiedere   in   qualsiasi   momento
relazioni sullo stato  delle  attivita',  ((nonche'))  promuovere  le
opportune iniziative di impulso  e  coordinamento  nei  riguardi  dei
soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso  la
definizione di ((termini)) perentori. 
  ((2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono  essere
esercitati  in  deroga  alle  normative   vigenti   in   materia   di
digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia  (BIM),
al  fine  di  garantire  la   tracciabilita',   l'efficienza   e   la
sostenibilita' dei processi progettuali e realizzativi.)) 
  3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una
somma pari  a  un  massimo  di  euro  148.880.000  per  garantire  la
tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2,  nonche'
una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per  far  fronte  alle
esigenze di carattere logistico  necessarie  allo  svolgimento  delle
competizioni sportive. Il Commissario  straordinario  puo',  mediante
ordinanza motivata, agire anche in  deroga  a  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea,  della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
  4.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al termine  dei  Giochi  invernali
paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attivita'
ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
((straordinario)) e' riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti  massimi  di
euro 66.350 per l'anno 2025  e  di  euro  132.700  per  l'anno  2026,
comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede  a
valere sul bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo  1,  comma
261, della legge 30 dicembre 2024, n.207. 
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3  e'  autorizzata
((la spesa massima)) di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo
onere  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  16.   Il   Commissario
straordinario puo' essere destinatario del riparto dei fondi  di  cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n.  207,  al
fine di contribuire al finanziamento  delle  esigenze  connesse  allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali  «Milano  -  Cortina
2026». Il Commissario straordinario e', altresi', destinatario  degli
stanziamenti  economici  previsti  per  l'evento   dal   dossier   di
candidatura  di  «Milano  Cortina   2026»   a   carico   degli   enti
territoriali. Con cadenza trimestrale  il  Commissario  straordinario
invia all'((Autorita' politica delegata)) in  materia  di  sport  una
relazione contenente la rendicontazione  delle  spese  effettuate  in
attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  ((nonche'  le
informazioni sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e  sul
rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorita' politica  delegata
in materia di sport provvede alla pubblicazione dei  contenuti  della
relazione   ai   fini   dell'accessibilita'   e   della   trasparenza
amministrativa.)) 
  6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di
euro per l'anno 2025, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  632,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui
all'articolo 8, comma 1((, del presente decreto)). 
  7.  Alle  controversie   relative   agli   atti   del   Commissario
((straordinario))  si  applica  l'articolo  3,  comma   12-ter,   del
decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  8. Per l'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario((,  in  cui))  confluiscono  le  risorse
disponibili destinate  per  ciascuna  annualita'  alla  realizzazione
degli interventi di cui al comma 3, alle  spese  di  funzionamento  e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.  ((Alla
rendicontazione  dell'impiego  delle   risorse   della   contabilita'
speciale e' data tempestiva e adeguata pubblicita' in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))