Art. 5
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV
Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere
sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
per le disabilita', sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP),
e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita'
e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento
dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il
Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o
in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ((ovvero
ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico
sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione
dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) All'atto del collocamento
fuori ruolo, e' reso indisponibile ((nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal punto
di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu' programmi
dettagliati di interventi da realizzare, nonche' delle attivita' agli
stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento
nonche' all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di
gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione
alle competenze attribuitegli, puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione
Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31;
b) curare o supportare ((le attivita' relative agli appalti di))
lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i
riflessi sulle attuali attivita' in corso e ((adottare)) misure di
coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di
approvazione, anche attraverso ((l'intervento della societa' Sport e
salute)) S.p.A. o della Societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, ((se diverse)), con
le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei
diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita' e
dell'andamento dei lavori((,)) ulteriori rispetto a quelle del
programma dettagliato((,)) e richiedere in qualsiasi momento
relazioni sullo stato delle attivita', ((nonche')) promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei
soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la
definizione di ((termini)) perentori.
((2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere
esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di
digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM),
al fine di garantire la tracciabilita', l'efficienza e la
sostenibilita' dei processi progettuali e realizzativi.))
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una
somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la
tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonche'
una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle
esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle
competizioni sportive. Il Commissario straordinario puo', mediante
ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali
paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attivita'
ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
((straordinario)) e' riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di
euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026,
comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a
valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma
261, della legge 30 dicembre 2024, n.207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e' autorizzata
((la spesa massima)) di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo
onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario
straordinario puo' essere destinatario del riparto dei fondi di cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al
fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina
2026». Il Commissario straordinario e', altresi', destinatario degli
stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di
candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti
territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario
invia all'((Autorita' politica delegata)) in materia di sport una
relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo ((nonche' le
informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul
rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorita' politica delegata
in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della
relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza
amministrativa.))
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di
euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui
all'articolo 8, comma 1((, del presente decreto)).
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario
((straordinario)) si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario((, in cui)) confluiscono le risorse
disponibili destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. ((Alla
rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilita'
speciale e' data tempestiva e adeguata pubblicita' in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))