Art. 6
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di
((contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi
sportivi))
1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il
comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita'
amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura
Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle
attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e
requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle
competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni
interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante
((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a
soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura
Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di
gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci,
indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o
affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni
richieste, le trasmette alla competente procura federale per il
prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede
all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, ((previa
trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport
dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice
fiscale.
((3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi
anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita'
amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di
intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale».))