Art. 6 
 
Misure urgenti in materia  di  organi  di  giustizia  sportiva  e  di
((contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta  degli  eventi
                             sportivi)) 
 
  1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,  dopo  il
comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita'
amministrative competenti ((ne  danno))  comunicazione  alla  Procura
Generale  dello  Sport  presso  il  CONI,  organismo  preposto   alle
attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita'  inquirenti  e
requirenti svolte dalle procure federali. 
    3-ter.  La  Procura  Generale  dello  Sport  puo'  chiedere  alle
competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni
interessate dai  flussi  anomali  di  scommesse  realizzati  mediante
((conti  di  gioco))  intestati,  direttamente  o  indirettamente,  a
soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
amministrazioni,  ricevuta  la  richiesta,  forniscono  alla  Procura
Generale dello Sport i dati anagrafici  dei  titolari  dei  conti  di
gioco utilizzati per le manipolazioni e i  relativi  codici  univoci,
indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti  tesserati  o
affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le  informazioni
richieste, le trasmette  alla  competente  procura  federale  per  il
prosieguo. 
    3-quater.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   provvede
all'attuazione  di  quanto  previsto  dal   comma   3-ter,   ((previa
trasmissione))  da  parte  della   Procura   Generale   dello   Sport
dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice
fiscale. 
  ((3-quinquies. Al fine di  consentire  il  rilevamento  dei  flussi
anomali  di  scommesse  di  cui  al   comma   3-bis,   le   autorita'
amministrative  competenti   possono   avvalersi   dei   sistemi   di
intelligenza artificiale, nel rispetto della  normativa  nazionale  e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale».))