Art. 2 
 
                           Criteri comuni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023,
la determinazione dei flussi di ingresso di  stranieri  da  ammettere
nel  territorio  dello  Stato  nel  triennio  2026-2028  per   lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per  lavoro
autonomo, sia nell'ambito delle  quote  sia  al  di  fuori  di  esse,
avviene in base ai seguenti criteri: 
    a) correlazione  tra  l'entita'  dei  flussi  di  ingresso  e  il
fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, in base  a  una  programmazione,  in  logica
incrementale nel triennio, coerente con la capacita' di accoglienza e
di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunita' locali; 
    b)   estensione   dei   settori   economici   considerati   nella
programmazione  dei  flussi  di  ingresso  individuati   sulla   base
dell'analisi  del  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro.  I  settori
indicati ricomprendono divisioni e gruppi  di  attivita'  secondo  la
classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO 2025; 
    c) potenziamento degli  strumenti  di  formazione  nei  Paesi  di
origine dei lavoratori stranieri per  promuovere  il  loro  ingresso,
allo  scopo  di  agevolarne  l'integrazione  e  di  incrementarne  la
professionalita'; 
    d) incentivazione di modalita' di collaborazione, anche  mediante
accordi e intese comunque denominati, con i Paesi  di  origine  e  di
transito dei flussi migratori verso l'Italia volti  a  facilitare  la
migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; 
    e)  incentivazione  degli  ingressi  di   lavoratori   con   alta
qualificazione professionale; 
    f) sostegno agli ingressi  per  lavoro  di  apolidi  e  rifugiati
riconosciuti  dall'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o  di
transito.