Art. 2
Criteri comuni
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023,
la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato nel triennio 2026-2028 per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse,
avviene in base ai seguenti criteri:
a) correlazione tra l'entita' dei flussi di ingresso e il
fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica
incrementale nel triennio, coerente con la capacita' di accoglienza e
di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunita' locali;
b) estensione dei settori economici considerati nella
programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base
dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori
indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attivita' secondo la
classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO 2025;
c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di
origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso,
allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la
professionalita';
d) incentivazione di modalita' di collaborazione, anche mediante
accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di
transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la
migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta
qualificazione professionale;
f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati
riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di
transito.