Art. 3 
 
             Criteri specifici per i flussi di ingresso 
                       nell'ambito delle quote 
 
  1. La determinazione delle quote per il triennio 2026-2028  per  le
causali di ingresso stabilite dal Testo unico dell'immigrazione,  dal
decreto-legge n. 20 del 2023 e dal  decreto-legge  n.  145  del  2024
avviene, oltre che secondo i criteri dell'art. 2,  anche  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 20 del 2023, di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di
Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono
per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi
per l'incolumita' personale derivanti  dall'inserimento  in  traffici
migratori irregolari, conformemente  ad  accordi  o  intese  comunque
denominati conclusi in materia con l'Italia, commisurando tali  quote
agli ingressi effettivamente avvenuti  a  tale  titolo  nel  triennio
precedente; 
    b) mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore
dell'assistenza familiare; 
    c) previsione  di  ingressi  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro
autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al  terzo
grado cittadino o ex cittadino  italiano  e  che  sono  residenti  in
Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  di
cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione.