Art. 3
Criteri specifici per i flussi di ingresso
nell'ambito delle quote
1. La determinazione delle quote per il triennio 2026-2028 per le
causali di ingresso stabilite dal Testo unico dell'immigrazione, dal
decreto-legge n. 20 del 2023 e dal decreto-legge n. 145 del 2024
avviene, oltre che secondo i criteri dell'art. 2, anche sulla base
dei seguenti criteri:
a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di
Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono
per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi
per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici
migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque
denominati conclusi in materia con l'Italia, commisurando tali quote
agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio
precedente;
b) mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore
dell'assistenza familiare;
c) previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro
autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo
grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in
Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione.