Art. 4
Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote
1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono
regolati per il triennio 2026-2028, oltre che secondo le disposizioni
di cui all'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al
di fuori delle quote;
b) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi per lavoro subordinato,
anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali
l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2-bis, del
Testo unico dell'immigrazione, come modificati dall'art. 3, comma 1,
del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attivita' di istruzione e
formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi
di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori
stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei
Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali
attivita';
d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di
cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del Testo unico
dell'immigrazione, come modificato dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi
di studio e formazione;
e) promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare
ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore
dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilita', come
definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi
anziane, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29.