Art. 4 
 
     Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote 
 
  1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono
regolati per il triennio 2026-2028, oltre che secondo le disposizioni
di cui all'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: 
    a) favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al
di fuori delle quote; 
    b)  previsione,  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 20 del 2023, di  ingressi  per  lavoro  subordinato,
anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali
l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi  1  e  2-bis,  del
Testo unico dell'immigrazione, come modificati dall'art. 3, comma  1,
del decreto-legge n. 20 del 2023, delle  attivita'  di  istruzione  e
formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi
di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori
stranieri, apolidi rifugiati,  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei
Paesi di primo asilo o  di  transiti,  che  abbiano  completato  tali
attivita'; 
    d) valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di
cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  1,  secondo  periodo,  del  Testo  unico
dell'immigrazione,  come  modificato  dall'art.  3,  comma   2,   del
decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi  di
lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati  per  motivi
di studio e formazione; 
    e) promozione di un intervento legislativo volto  a  disciplinare
ingressi  per  lavoro  subordinato   non   stagionale   nel   settore
dell'assistenza familiare a favore di persone con  disabilita',  come
definite ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 maggio 2024, n.  62,  o  a  favore  di  persone  grandi
anziane, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del  decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29.