Art. 2 
 
 
Disposizioni urgenti per il superamento del  precariato  dei  giovani
                   nella pubblica amministrazione 
 
  1. Le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 50,
comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si  applicano,  nei
limiti  delle  dotazioni  organiche  e  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, anche  alle  assunzioni  a  tempo
determinato  di  assistenti  specializzati  effettuate   dall'Agenzia
industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo
2-bis, del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  nonche'  per  la
stabilizzazione nei ruoli del Ministero  dell'interno  del  personale
assunto  a  tempo  determinato  ai   sensi   dell'articolo   16   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more  dell'attuazione  delle
procedure di cui al presente comma,  l'Agenzia  industrie  difesa  e'
autorizzata  a  rinnovare  per  ulteriori  12  mesi  i  contratti  di
apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli  oneri  derivanti
dal secondo periodo, pari a  1.174.000  euro  per  l'anno  2025  e  a
235.000 euro per l'anno 2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 
  2. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'
autorizzato ad assumere a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
50 unita' di personale non dirigenziale ad  elevata  specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in  possesso  di  laurea
specialistica o magistrale. I  bandi  per  le  procedure  concorsuali
definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia
ambientale  nell'ambito  della  pubblica  amministrazione  ai   sensi
dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
comma, il 50 per cento dei posti e' riservato a soggetti in servizio,
in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  abbiano  svolto,  alle  dipendenze  di
societa' a partecipazione pubblica,  attivita'  di  supporto  tecnico
specialistico e operativo in materia ambientale presso  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche
non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta  data.  Per  i
candidati aventi i  requisiti  di  cui  al  terzo  periodo,  la  fase
preliminare di valutazione  consiste  nella  verifica  dell'attivita'
svolta. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione
organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e'
incrementata di  50  unita'  di  personale  dell'Area  funzionari.  A
seguito del completamento delle procedure di cui al  presente  comma,
le convenzioni stipulate  fra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui  all'articolo  1,  comma
503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in  relazione
agli  oneri  riferibili  al   personale   della   predetta   societa'
eventualmente  assunto.  Per  l'attuazione  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di  euro  675.806  per  l'anno  2025  e  a  euro
2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a  tempo
indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le  spese  relative
alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500  per  l'anno
2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026  per  le  spese
relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per
l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2026  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317
dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  al  quarto
periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nell'anno  2028»,  le  parole:  «nell'anno   2028»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029»,  le  parole:  «nell'anno
2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e  le  parole:
«nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031». 
  3. Al fine di garantire la continuita' nella presa  in  carico  dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale
comunale, nonche' di attuare le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con
profilo di assistente sociale il  termine  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
e' differito al 31 dicembre 2025.