Art. 2
Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani
nella pubblica amministrazione
1. Le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 50,
comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei
limiti delle dotazioni organiche e delle facolta' assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo
determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia
industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo
2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' per la
stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle
procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa e'
autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di
apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli oneri derivanti
dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a
235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
50 unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea
specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali
definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia
ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente
comma, il 50 per cento dei posti e' riservato a soggetti in servizio,
in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di
societa' a partecipazione pubblica, attivita' di supporto tecnico
specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche
non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i
candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase
preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attivita'
svolta. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione
organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e'
incrementata di 50 unita' di personale dell'Area funzionari. A
seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma,
le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma
503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione
agli oneri riferibili al personale della predetta societa'
eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, e'
autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro
2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo
indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative
alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno
2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese
relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per
l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto
periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno
2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole:
«nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
3. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale
comunale, nonche' di attuare le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con
profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' differito al 31 dicembre 2025.