IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della  Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria)
e  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   (Arma   dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche'  il  personale
delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica
militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e  militari
e del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che
partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente  per
le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad
ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195,  che  dispone:  «La  disciplina  emanata  con  i
decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha  durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e  conserva
efficacia  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
successivi»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265  del
12  novembre  2022,  recante  «Individuazione  delle   organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale per  il  personale  non
dirigente del Corpo  della  polizia  penitenziaria  per  il  triennio
2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del
28  gennaio  2023,  recante  l'individuazione  delle   organizzazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale,  per  il  triennio
2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  6
aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali
a carattere sindacale rappresentative del personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale  non
dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del
provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per  il  triennio  2022-2024,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  n.  195  del
1995, sottoscritta in data 18  dicembre  2024  dalla  delegazione  di
parte   pubblica   e   dalle   seguenti   organizzazioni    sindacali
rappresentative sul piano nazionale: 
    per la Polizia di Stato: 
      SIULP; 
      SAP; 
      SIAP; 
      FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.; 
      FEDERAZIONE COISP - MOSAP; 
      SILP CGIL. 
    per il Corpo di polizia penitenziaria: 
      SAPPE; 
      SINAPPE; 
      OSAPP; 
      UILPA PP; 
      USPP; 
      CISL FNS. 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per  il  triennio  2022-2024,
riguardante il  personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  n.
195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione
di parte pubblica  e  dalle  seguenti  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: 
    per l'Arma dei Carabinieri: 
      SIM CC 
      USIC 
      PSC ASSIEME 
      UNARMA 
      NSC 
      SIUL CC 
      USMIA 
    per il Corpo della Guardia di Finanza: 
      USIF 
      SINAFI - CGS 
      SILF 
  Visti l'articolo 1, comma 609, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234,  l'articolo  3,  decreto-legge  n.  145  del  18  ottobre  2023,
l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30  dicembre  2023,  n.
213, che dispongono in ordine al finanziamento dei  predetti  accordi
collettivi; 
  Considerato che l'ipotesi di accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile  e'  stata  sottoscritta  da  tutte  le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative,  ad  eccezione
della CGIL FP  PP,  organizzazione  sindacale  rappresentativa  della
Polizia penitenziaria, che non ha presentato  osservazioni  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del  1995  e
che l'ipotesi di  accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e' stata sottoscritta da tutte  le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra  militari  partecipanti  alle
trattative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2025, con la  quale,  ai  sensi  del  citato
articolo 7, comma 11,  del  decreto  legislativo  n.  195  del  1995,
verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le  predette
osservazioni, sono state approvate le ipotesi  di  accordo  sindacale
riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e delle Forze di polizia ad  ordinamento  militare
in precedenza indicate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro
della difesa e il Ministro della giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato  e  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e  del
personale di leva. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  7  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante:
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          122 del 27 maggio 1995: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  procedure
          che disciplinano i contenuti del rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili, gli  ufficiali  generali,  gli  ufficiali
          superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
          di leva, sono stabilite dal presente  decreto  legislativo.
          Il rapporto di impiego del personale civile e militare  con
          qualifica dirigenziale resta  disciplinato  dai  rispettivi
          ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4,  e  delle  altre
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2. Le procedure  di  cui  al  comma  1,  da  attuarsi
          secondo le  modalita'  e  per  le  materie  indicate  negli
          articoli  seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione   di
          separati   decreti   del   Presidente   della    Repubblica
          concernenti rispettivamente il  personale  delle  Forze  di
          polizia anche ad ordinamento militare e quello delle  Forze
          armate 
                Art.  2  (Provvedimenti).  -  1.   Il   decreto   del
          Presidente della Repubblica di cui  all'art.  1,  comma  2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                  A) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
          una delegazione di parte pubblica,  composta  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo  della  polizia  penitenziaria,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione in conformita'  alle  disposizioni  vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          rappresentativita' sindacale, misurata  tenendo  conto  del
          dato associativo e del dato  elettorale;  le  modalita'  di
          espressione  di  quest'ultimo,   le   relative   forme   di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito  accordo,  recepito,  con  le  procedure  di   cui
          all'articolo 7, comma 4 e 11, con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene conto del solo dato associativo; 
                  B) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  accordo   sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
          Ministro per la pubblica amministrazione, che la  presiede,
          e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
          dell'interno e della  giustizia  o  dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente  delegati,  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  i  Comandanti   generali
          dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e  da
          una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari riconosciute rappresentative del  personale  delle
          Forze di polizia ad ordinamento militare,  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione
          secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Le  delegazioni  delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari  sono  composte  dai  rappresentanti  di  ciascuna
          associazione  professionale  a  carattere   sindacale   tra
          militari.  Le  associazioni   professionali   a   carattere
          sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
          di   cui   alla   presente   lettera   con   rappresentanti
          appartenenti alla Forza di polizia a  ordinamento  militare
          di cui sono rappresentative. 
                2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
          all'articolo 1, comma 2,  concernente  il  personale  delle
          Forze armate e' emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
          Ministro per la pubblica amministrazione, che la  presiede,
          e  dai  Ministri  della  difesa  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati,  alla  quale   partecipano,   nell'ambito   della
          delegazione del Ministro della difesa,  il  Capo  di  stato
          maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
          dai Capi di  stato  maggiore  delle  Forze  armate  o  loro
          rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
          rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
          sindacale tra  militari  riconosciute  rappresentative  del
          personale delle Forze armate, individuate con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione secondo i  criteri
          stabiliti dall'articolo 1478  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66.  Le  delegazioni  delle  associazioni
          professionali  a  carattere  sindacale  tra  militari  sono
          composte  dai  rappresentanti  di   ciascuna   associazione
          professionale  a  carattere  sindacale  tra  militari.   Le
          associazioni professionali a carattere sindacale interforze
          partecipano alla delegazione sindacale di cui  al  presente
          comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata  di
          cui sono rappresentative. 
                3..». 
                «Art.  7  (Procedimento).  -  1.  Le  procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  almeno  quattro  mesi  prima  dei
          termini di scadenza previsti dai precedenti decreti.  Entro
          lo  stesso  termine,  le   organizzazioni   sindacali   del
          personale delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
          ovvero le associazioni professionali a carattere  sindacale
          tra militari delle Forze di polizia a ordinamento  militare
          e delle Forze armate, ciascuna per  i  profili  riguardanti
          gli accordi  sindacali  di  competenza  possono  presentare
          proposte e richieste relative alle  materie  oggetto  delle
          procedure stesse. 
                1-bis. Le  procedure  di  cui  all'articolo  2  hanno
          inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione delle  ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile, alle Forze di  polizia  ad  ordinamento
          militare e al personale delle Forze armate. 
                2. Al fine di assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
          in  qualita'  di  Presidente  delle  delegazioni  di  parte
          pubblica, nell'ambito delle procedure di  cui  al  presente
          articolo,  puo'   convocare,   anche   congiuntamente,   le
          delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano nazionale delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile e  le  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative sul  piano
          nazionale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2. 
                3. Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
                3-bis. Le trattative per la definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  B),  si
          svolgono   in   riunioni,   alle   quali   partecipano    i
          rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
          sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai  sensi
          della medesima disposizione e i rappresentanti dei  Comandi
          generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza, e si concludono con  la  sottoscrizione
          di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
                3-ter.  Le  trattative  di  cui  al  comma  3-bis  si
          svolgono attraverso due livelli di negoziazione: 
                  a) il primo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle  Forze
          di polizia a ordinamento militare; 
                  b) il secondo livello disciplina le materie di  cui
          all'articolo   4,   comma   1,   per   gli   aspetti   piu'
          caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
          militare,  compresa  la  distribuzione  della  retribuzione
          accessoria e di produttivita', nei limiti  stabiliti  dalla
          negoziazione di primo livello di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
                3-quater.   Le   trattative   per   la    definizione
          dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate  di  cui
          all'articolo 2, comma 2,  si  svolgono  in  riunioni,  alle
          quali  partecipano  i  rappresentanti  delle   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          legittimate  a  parteciparvi  ai   sensi   della   medesima
          disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore  della
          difesa, e  si  concludono  con  la  sottoscrizione  di  una
          ipotesi unica di accordo sindacale. 
                3-quinquies. Le trattative di cui al  comma  3-quater
          si svolgono su due livelli: 
                  a) il primo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle  Forze
          armate; 
                  b) il secondo livello disciplina le materie di  cui
          all'articolo   5,   comma   1,   per   gli   aspetti   piu'
          caratteristici delle  singole  Forze  armate,  compresa  la
          distribuzione   della   retribuzione   accessoria   e    di
          produttivita', nei limiti stabiliti dalla  negoziazione  di
          primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 
                4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia
          a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
          carattere sindacale tra militari delle Forze di  polizia  a
          ordinamento militare  e  delle  Forze  armate  dissenzienti
          dalle ipotesi di  accordo  di  cui  ai  commi  3,  3-bis  e
          3-quater possono trasmettere al  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri ed ai Ministri che  compongono  le  rispettive
          delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
          termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 
                5. 
                6. 
                7. 
                8. 
                9. 
                10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui  ai  commi
          3, 3-bis e 3-quater sono corredate  da  appositi  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta   ed   indiretta,   ivi   compresa   quella
          eventualmente rimessa alla contrattazione  decentrata,  con
          l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per
          l'intero  periodo   di   validita'   dei   predetti   atti,
          prevedendo,  altresi',  la   possibilita'   di   prorogarne
          l'efficacia temporale, ovvero  di  sospendere  l'esecuzione
          parziale, o totale, in caso di  accertata  esorbitanza  dai
          limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta  -  da
          parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri  o  delle
          organizzazioni   sindacali    firmatarie    ovvero    delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della  spesa
          relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  dall'art.  10  della
          legge  30  dicembre  1991,   n.   412)   di   controllo   e
          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle
          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Il   nucleo   si
          pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
          di accordo sindacale non possono in ogni  caso  comportare,
          direttamente o indirettamente, anche a carico  di  esercizi
          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto
          stabilito     nel     documento      di      programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
                11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
          approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,
          3-bis e 3-quater, i  cui  contenuti  sono  recepiti  con  i
          decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
          1, comma 2,  per  i  quali  si  prescinde  dal  parere  del
          Consiglio di Stato. 
                11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti,  in  sede
          di esercizio del controllo preventivo di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
                12.  La  disciplina  emanata  con   i   decreti   del
          Presidente della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata
          triennale tanto per la parte  economica  che  normativa,  a
          decorrere dai termini di scadenza previsti  dai  precedenti
          decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata  in
          vigore dei decreti successivi. 
                13. Nel caso in cui gli accordi di  cui  al  presente
          decreto non vengano definiti  entro  centocinquanta  giorni
          dall'inizio delle relative procedure, il Governo  riferisce
          alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
          nelle  forme  e   nei   modi   stabiliti   dai   rispettivi
          regolamenti.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 21 ottobre 2022,  recante:  «Individuazione
          delle organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano
          nazionale per il personale non dirigente  del  Corpo  della
          polizia  penitenziaria  per  il  triennio   2022-2024»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12  novembre
          2022. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei
          distacchi   sindacali   alle    organizzazioni    sindacali
          rappresentative per il  personale  non  dirigenziale  della
          Polizia di Stato per il triennio 2022-2024»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2023, n. 23. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 29  marzo  2024,  recante:  «Individuazione
          delle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale
          rappresentative del personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  per  il   triennio   2022-2024»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  6  aprile
          2024. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          2022, n. 57, recante: «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
          il personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare Triennio 2019-2021» e' pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
          maggio 2022. 
              - Si riporta il testo del comma 609,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
                «609. Per il triennio 2022-2024  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime di diritto pubblico sono determinati in 310  milioni
          di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi  si
          da'  luogo,  nelle  more  della  definizione   dei   citati
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   e    dei
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, in deroga alle procedure  previste  dalle
          disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
          dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
          trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
          misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
          0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
          0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
          comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009,  n.  196.245  245Per  l'incremento  degli
          oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L.
          29 dicembre 2022, n.  197,  l'art.  3,  comma  1,  D.L.  18
          ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni,  dalla
          L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art.  1,
          commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  l'articolo  3,
          decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante:  «Misure
          urgenti in materia economica e  fiscale,  in  favore  degli
          enti territoriali, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
          indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  244
          del 18 ottobre 2023,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 dicembre 2023, n. 191: 
                «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici).  -  1.
          Nelle  more  della  definizione  del   quadro   finanziario
          complessivo  relativo  ai  rinnovi  contrattuali   per   il
          triennio 2022-2024,  per  il  personale  con  contratto  di
          lavoro   a    tempo    indeterminato    dipendente    dalle
          amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento
          di cui all'articolo 1, comma 609,  secondo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di  dicembre  2023
          e' incrementato, a valere sul 2024, di un  importo  pari  a
          6,7 volte il relativo valore annuale  attualmente  erogato,
          salvi   eventuali   successivi   conguagli.   Il   predetto
          incremento  non  rileva  ai  fini   dell'attribuzione   del
          beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge  29
          dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
          decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
          dell'articolo 23. 
                3. Le amministrazioni di cui all'articolo  48,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  possono
          erogare   al   proprio   personale   dipendente   a   tempo
          indeterminato  l'incremento  di  cui  al  comma  1  con  le
          modalita' e nella misura di cui al  medesimo  comma  1  con
          oneri a carico dei propri bilanci. 
                3-bis. All'articolo 51,  comma  4,  lettera  b),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «in  caso  di
          concessione di prestiti si assume il  50  per  cento  della
          differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
          ufficiale di riferimento vigente alla data di  scadenza  di
          ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
          concessione  del  prestito  e  l'importo  degli   interessi
          calcolato al tasso applicato sugli stessi». 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  27,  28  e  347,
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2024 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del
          30 dicembre 2023: 
                «27. Per  il  triennio  contrattuale  2022-2024,  gli
          oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma  609,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
          aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dall'articolo  3   del
          decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,  n.  191,  di
          3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi  di  cui
          al primo periodo, comprensivi degli oneri  contributivi  ai
          fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
          massimo di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                28. A valere sulle risorse di  cui  al  comma  27,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  l'emolumento   di   cui
          all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge  30
          dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a
          6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale,
          per l'anno 2024, e' scomputato per  il  personale  a  tempo
          indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno  2023,  ai
          sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2023, n. 191.». 
                «347. In relazione alla specificita' della funzione e
          del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della  legge
          4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
          2025 e di 42 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
          negoziali relativi al triennio 2022-2024,  alla  disciplina
          degli istituti normativi nonche' ai  trattamenti  economici
          accessori del personale delle Forze armate, delle Forze  di
          polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
          natura operativa di ciascuna amministrazione.  In  caso  di
          mancato   perfezionamento   dei   predetti    provvedimenti
          negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo  annuale
          di cui al primo  periodo  e'  destinato,  con  decreto  dei
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
          difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse  dei
          fondi  per  i  servizi  istituzionali  del  personale   del
          comparto sicurezza-difesa e dei fondi  per  il  trattamento
          accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le  note  alle
          premesse.