IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria)
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale
delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica
militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari
e del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che
partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per
le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad
ordinamento militare e per le Forze armate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non
dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio
2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio
2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali
a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del
1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di
parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
SIAP;
FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.;
FEDERAZIONE COISP - MOSAP;
SILP CGIL.
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
USPP;
CISL FNS.
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.
195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione
di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:
per l'Arma dei Carabinieri:
SIM CC
USIC
PSC ASSIEME
UNARMA
NSC
SIUL CC
USMIA
per il Corpo della Guardia di Finanza:
USIF
SINAFI - CGS
SILF
Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023,
l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi
collettivi;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione
della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della
Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e
che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento militare e' stata sottoscritta da tutte le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle
trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato
articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette
osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale
riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della difesa e il Ministro della giustizia;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di
polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 1995:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure
che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali
superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo.
Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi
ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi
secondo le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate
Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato
maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze armate, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari sono
composte dai rappresentanti di ciascuna associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente
comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di
cui sono rappresentative.
3..».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare
e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti
gli accordi sindacali di competenza possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno
inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente
articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si
svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
militare, compresa la distribuzione della retribuzione
accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla
negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del
presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione
dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui
all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle
quali partecipano i rappresentanti delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima
disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della
difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una
ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater
si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze armate, compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di
produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di
primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia
a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi
3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede
di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 21 ottobre 2022, recante: «Individuazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il personale non dirigente del Corpo della
polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2022.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei
distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali
rappresentative per il personale non dirigenziale della
Polizia di Stato per il triennio 2022-2024» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2023, n. 23.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione
delle associazioni professionali a carattere sindacale
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2024.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare Triennio 2019-2021» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 2022.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.245 245Per l'incremento degli
oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L.
29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1,
commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.».
- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 3,
decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.
3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui
all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a
6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale,
per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191.».
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle
premesse.