Art. 10 
 
    Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,   l'indennita'   di   cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 18 (Indennita' di  specificita'  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria). - 1. A decorrere  dal  31  dicembre
          2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia
          penitenziaria impiegato in servizi  organizzati  in  turni,
          sulla base di ordini formali di servizio, di  vigilanza  ed
          osservazione   detenuti   nelle   sezioni   detentive,   di
          traduzione o  di  piantonamento  di  detenuti,  nonche'  al
          personale individuato ai sensi  dell'articolo  45,  decreto
          del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1999,  n.  82
          spetta un'indennita', per ciascun turno  di  servizio,  non
          inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. 
                2.  Con  determinazioni  del  Capo  del  Dipartimento
          dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo  Dipartimento
          della Giustizia Minorile  e  di  Comunita'  sono  stabiliti
          annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti  per
          l'indennita' di cui al presente  articolo,  il  numero  dei
          rispettivi  turni  in  relazione  ai  quali   puo'   essere
          corrisposta  la  medesima  indennita',  con   facolta'   di
          rimodulazione degli stessi per  corrispondere  ad  esigenze
          sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed  efficacia
          delle attivita' istituzionali nell'ambito  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.».