Art. 10
Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 18 (Indennita' di specificita' del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre
2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni,
sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed
osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di
traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al
personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non
inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti
annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per
l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei
rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze
sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».