Art. 16
Indennita' per il personale della Polizia di Stato in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso delle
qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e
periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle
reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di
euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza al personale della
Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi
indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di
protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta
agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».