Art. 16 
 
Indennita' per il personale della Polizia di  Stato  in  possesso  di
             qualifiche professionali nel settore cyber 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso  di
          qualifiche  professionali  nel  settore  cyber).  -  1.   A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale  della  Polizia  di  Stato  in   possesso   delle
          qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con
          decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali  e
          periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazioni,  impiegato  nei  servizi  di  protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale e nella tutela  della  sicurezza  delle
          reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155, spetta  un'indennita'  giornaliera  di
          euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 
                2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta,
          altresi', con  la  stessa  decorrenza  al  personale  della
          Polizia  di  Stato,  in  possesso  delle   qualifiche   ivi
          indicate, effettivamente impiegato, presso il  Dipartimento
          della pubblica sicurezza e gli Uffici di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera b), n. 5, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 marzo 2001, n.  208,  in  attivita'  di
          protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
          informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta
          agli eventi di sicurezza  informatica  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza. 
                3.    Con    determinazione    del     Capo     della
          polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e'
          stabilito annualmente,  tenendo  conto  degli  stanziamenti
          previsti per l'indennita' di cui al presente  articolo,  il
          numero delle giornate in relazione alle quali  puo'  essere
          corrisposta  la  medesima  indennita',  con   facolta'   di
          rimodulazione delle stesse per  corrispondere  ad  esigenze
          sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed  efficacia
          delle attivita' istituzionali nell'ambito  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.».