Art. 17
Congedo e riposo solidale
1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito:
«1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di
assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori
conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui
versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non
conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie
salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per
territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito,
eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa
Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge
convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi,
che, per le particolari condizioni di salute in cui
versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori
non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria
competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora
fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo'
essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e
puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che
con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da
ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione
collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta
di cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a
seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di
congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di
pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per
il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente
ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini
di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».