Art. 17 
 
                      Congedo e riposo solidale 
 
  1. L'articolo  22,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in  parte,  al  fine  di
consentire ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Amministrazione  di
assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente  di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero  i  genitori
conviventi, che, per le  particolari  condizioni  di  salute  in  cui
versano,  necessitano  di  cure  costanti,  nonche'  i  genitori  non
conviventi,  affetti  da  patologie  gravi  che  richiedono   terapie
salvavita  documentate  dalla  azienda   sanitaria   competente   per
territorio o da struttura convenzionata: 
      a)  il  congedo  ordinario  spettante  e  non  ancora   fruito,
eccedente  le  quattro  settimane  annue,  quantificato  in  venti  o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario  di  lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23  dicembre
1977, n. 937.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  22  (Congedo  e  riposo  solidale).  -  1.  Il
          personale puo' cedere, in tutto o  in  parte,  al  fine  di
          consentire    ad    altri    appartenenti    alla    stessa
          Amministrazione  di  assistere  i  figli  e/o  il   coniuge
          convivente, ovvero il convivente di fatto  ai  sensi  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori  conviventi,
          che,  per  le  particolari  condizioni  di  salute  in  cui
          versano, necessitano di cure costanti, nonche'  i  genitori
          non conviventi, affetti da patologie gravi  che  richiedono
          terapie  salvavita  documentate  dalla  azienda   sanitaria
          competente per territorio o da struttura convenzionata: 
                  a) il congedo  ordinario  spettante  e  non  ancora
          fruito, eccedente le quattro settimane annue,  quantificato
          in venti o ventiquattro giorni nel  caso  di  articolazione
          dell'orario  di  lavoro  settimanale,  rispettivamente,  su
          cinque o sei giorni; 
              b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23
          dicembre 1977, n. 937. 
                2. La cessione di cui al comma 1: 
                  a) e' a titolo  volontario  e  gratuito,  non  puo'
          essere sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
          revocabile; 
                  b)  avviene  in  forma  scritta,  adottando  misure
          idonee a garantire la riservatezza dei  dati  personali,  e
          puo' essere effettuata sia mediante  cessione  diretta  che
          con sistemi centralizzati, secondo  procedure  definite  da
          ciascuna Amministrazione entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione
          collettiva  integrativa  a  livello  centrale,   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, con le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto. 
                3. Il dipendente ricevente: 
                  a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta
          di  cessione   deve   presentare   all'Amministrazione   di
          appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo  stato
          di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da  struttura
          sanitaria pubblica o convenzionata; 
                  b) puo' chiedere massimo  trenta  giorni,  fruibili
          anche consecutivamente, per ciascuna domanda  di  cessione,
          fino al limite di centoventi giorni annui; 
                  c)  puo'  avvalersi  dei  giorni  ricevuti  solo  a
          seguito dell'avvenuta  completa  fruizione  dei  giorni  di
          congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
          1977, n. 937, allo stesso  spettanti  ovvero,  in  caso  di
          pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 
                4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
          disponibilita'  del  ricevente  fino  al  perdurare   delle
          necessita'  che  hanno  giustificato  la  cessione,   fermi
          restando  in  capo  ai  beneficiari  i   termini   previsti
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto  e
          dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.  937,  per
          il riposo ceduto. 
                5. Ove cessino le condizioni di cui  al  comma  1,  i
          giorni ricevuti devono  essere  restituiti  dal  dipendente
          ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo  i  termini
          di cui al comma 4, secondo le modalita' definite  ai  sensi
          del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
          corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».