Art. 18
Tutela della genitorialita'
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esonero, a
domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi
compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento
condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta'
del figlio convivente;»;
b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero,
a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa
del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per
l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei
turni, a richiesta degli interessati, tra genitori,
dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a
sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del
minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o
da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da turni continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria
competente per territorio o da struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono
concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».