Art. 18 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. All'articolo 24, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  2022,  n.  57,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  esonero,  a
domanda, dal turno notturno  per  le  situazioni  monoparentali,  ivi
compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento
condiviso,  il  genitore  collocatario  nei  termini   del   relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno  di  eta'
del figlio convivente;»; 
    b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis)  esonero,
a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in  attesa
del perfezionamento della  concessione  delle  agevolazioni  previste
dalla legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  dal  servizio  notturno  per
l'assistenza dei figli affetti  da  patologie  gravi  che  richiedono
terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre  a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a)  esonero  dalla  sovrapposizione  completa   dei
          turni,  a  richiesta  degli  interessati,   tra   genitori,
          dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli  fino  a
          sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del
          minore; 
                  b)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino  al
          compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
                  c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno  o
          da turni continuativi articolati sulle 24  ore,  o  per  le
          situazioni monoparentali da turni  continuativi  articolati
          sulle 24 ore; 
                  d) esonero, a domanda, dal turno  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario ovvero, in caso di  affidamento  condiviso,  il
          genitore   collocatario   nei    termini    del    relativo
          provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno
          di eta' del figlio convivente; 
                  e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
          sede o in servizio di  ordine  pubblico  per  piu'  di  una
          giornata, senza il consenso dell'interessato, il  personale
          con figli di eta' inferiore a  tre  anni  che  ha  proposto
          istanza  per  essere  esonerato  dai  turni   continuativi,
          notturni o dalla sovrapposizione dei turni; 
                  f) esonero, a domanda, dal  turno  notturno  per  i
          dipendenti che assistono un soggetto disabile per il  quale
          risultano gia' godere  delle  agevolazioni  previste  dalla
          legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  f-bis)  esonero,  a  domanda,  per  la   madre   o,
          alternativamente,   per   il   padre,   in    attesa    del
          perfezionamento  della   concessione   delle   agevolazioni
          previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal  servizio
          notturno per l'assistenza dei figli  affetti  da  patologie
          gravi  che   richiedono   terapie   salvavita   documentate
          dall'ufficio   medico   legale    dell'azienda    sanitaria
          competente per territorio o da struttura convenzionata; 
                  g) possibilita' per le lavoratrici madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
                  h) divieto di impiegare la madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  in
          turni continuativi articolati sulle 24 ore. 
                2. Il personale genitore di studenti del primo  ciclo
          dell'istruzione   affetti   da   disturbi   specifici    di
          apprendimento in ambito scolastico di  cui  all'articolo  1
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto,  salvo  che
          sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire  di
          orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle  attivita'
          scolastiche  a   casa   richiesta   dal   piano   didattico
          personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
          emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
          7 della legge n. 170 del 2010. 
                3. Al lavoratore padre che ne faccia  richiesta  sono
          concessi, entro la prima settimana di nascita  del  figlio,
          due giorni di  congedo  per  paternita'.  Tale  periodo  e'
          escluso dal limite massimo di congedo straordinario di  cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
                4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».