Art. 19
Congedo parentale
1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' cosi' sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende
avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a
richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente
non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo
periodo, del medesimo decreto:
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla
misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato
articolo 34, comma 1, primo periodo.».
2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non
riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della
tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di
servizio.».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con
figli minori di dodici anni che intende avvalersi del
congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi,
alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per
un periodo complessivamente non superiore a quello previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo
decreto:
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e
comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non
superiore a tre anni i periodi di congedo di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di
cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa
tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3
e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne'
l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
intero nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un
corrispondente periodo di congedo straordinario senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o
di paternita' e' attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».