Art. 19 
 
                          Congedo parentale 
 
  1.  L'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' cosi' sostituito: 
    «1. Al personale con figli minori  di  dodici  anni  che  intende
avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a
richiesta del dipendente e comunque per un  periodo  complessivamente
non superiore a quello previsto  dall'articolo  34,  comma  1,  primo
periodo, del medesimo decreto: 
      a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  395,  sino  alla
misura  complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche   frazionati,
nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite  massimo  annuale
previsto per il medesimo istituto; 
      b)  il  congedo  parentale  determinato  ai  sensi  del  citato
articolo 34, comma 1, primo periodo.». 
  2. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi  3  e  4  non
riducono  il  congedo  ordinario  spettante   ne'   l'importo   della
tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di
servizio.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  39  recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile   e   militare   "Triennio
          normativo  ed  economico   2016-2018"»   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  100  del  2  maggio   2018,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 8 (Congedo parentale). - 1.  Al  personale  con
          figli minori di  dodici  anni  che  intende  avvalersi  del
          congedo parentale  di  cui  dall'articolo  32  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n.   151,   sono   concessi,
          alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per
          un periodo complessivamente non superiore a quello previsto
          dall'articolo 34, comma  1,  primo  periodo,  del  medesimo
          decreto: 
                  a) il congedo straordinario di cui all'articolo  15
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 395, sino  alla  misura  complessiva  di  quarantacinque
          giorni,  anche  frazionati,  nell'arco  di  dodici  anni  e
          comunque entro il limite massimo annuale  previsto  per  il
          medesimo istituto; 
                  b) il congedo parentale determinato  ai  sensi  del
          citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 
                2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di  inizio  del
          congedo. 
                3. In  caso  di  malattia  del  figlio  di  eta'  non
          superiore  a  tre  anni  i  periodi  di  congedo   di   cui
          all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, non comportano riduzione  del  trattamento  economico,
          fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
          ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque  giorni  di
          cui al comma 1. 
                4. In caso di malattia del figlio  di  eta'  compresa
          tra i tre e gli otto anni ciascun genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
                4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi  3
          e  4  non  riducono  il  congedo  ordinario  spettante  ne'
          l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
          intero nell'anzianita' di servizio. 
                5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
                6. Nei casi di adozione o di affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale  di  cui  all'articolo  36  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'  concesso  un
          corrispondente  periodo  di  congedo  straordinario   senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
                7. Al personale collocato in congedo di maternita'  o
          di  paternita'  e'  attribuito  il  trattamento   economico
          ordinario nella misura intera. 
                8. I riposi giornalieri di cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
          incidono  sul  periodo  di  congedo   ordinario   e   sulla
          tredicesima mensilita'. 
                9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».