Art. 2 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore  del
punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
maggio 2003, n. 193, e' fissato in  euro  183,6993  annui  lordi.  Il
trattamento stipendiale del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e', pertanto, incrementato  delle  misure  mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi  di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre  2023,  il  valore
del punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui  lordi.  Il
trattamento stipendiale del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e', pertanto, incrementato  delle  misure  mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi  di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1  e  2  sono  pari
all'elemento  provvisorio  della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  2022,
n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. I valori stipendiali di cui  al  comma  3  includono  l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  corrisposto  quale  indennita'   di
vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57,  e  1,
comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata  a
decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,  della  legge
30 dicembre 2023, n. 213. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  e  dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale
          non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze  armate,
          a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.  86»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  28  luglio
          2003: 
                «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). -  1.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  al  personale  di   cui
          all'articolo 1  sono  attribuiti  i  parametri  stipendiali
          indicati nelle tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte
          integrante   del   presente   decreto,   con    contestuale
          soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 
                1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  2
          di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                1-ter.  Ai  primi  marescialli  che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
                1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e  fino  al
          31 dicembre 2017 ai maggiori  e  ai  tenenti  colonnelli  e
          gradi corrispondenti  con  un'anzianita'  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
                2.  I  parametri   correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado sono attribuiti  dopo  otto  anni  di
          effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 
                3. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
                4. In sede di prima applicazione del presente decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 
                5. Fermi restando i parametri stabiliti dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro. 
                Art.   3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri
          stipendiali). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  nello
          stipendio basato sul sistema dei parametri  confluiscono  i
          valori  stipendiali  correlati  ai   livelli   retributivi,
          l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e
          aggiuntivi, nonche' gli  emolumenti  pensionabili  indicati
          nelle tabelle 3, 4 e 5. 
                2.  Il  conglobamento   dell'indennita'   integrativa
          speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica  la
          base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
          dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8
          agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti  e  indiretti
          sul trattamento complessivo fruito, in  base  alle  vigenti
          disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 
                3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
          l'indennita' integrativa speciale in godimento nei  livelli
          retributivi di provenienza  negli  importi  indicati  nelle
          tabelle 6 e 7. 
                4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
          la retribuzione individuale di anzianita'  maturata  al  1°
          gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
          da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2,  gli
          stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla  tredicesima
          mensilita',  sul  trattamento  ordinario   di   quiescenza,
          normale e privilegiato,  sulla  indennita'  di  buonuscita,
          sull'assegno  alimentare  previsto  dall'articolo  82   del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, sull'equo indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  e
          assistenziali e relativi contributi, compresi  la  ritenuta
          in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza  per
          i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e  i
          contributi di riscatto. 
                6. A decorrere dal  1°  gennaio  2005,  nel  caso  di
          accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che
          comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a  quello
          in godimento, al personale  interessato  e'  attribuito  un
          assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
          di buonuscita e della base pensionabile di cui  alla  legge
          29 aprile 1976, n.  177,  e  successive  modificazioni,  da
          riassorbire all'atto della promozione alla qualifica  o  al
          grado superiore, pari  alla  differenza  tra  lo  stipendio
          relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
          nuovo parametro. 
                7. La corresponsione degli  stipendi,  nonche'  delle
          anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5,  derivanti
          dall'applicazione del presente  decreto,  avviene,  in  via
          provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo  172
          della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                8. Le disposizioni  del  presente  decreto,  ai  fini
          della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  non  hanno
          effetto nei  confronti  del  personale  gia'  collocato  in
          ausiliaria al 2 gennaio 2005.». 
              -  La  legge  29  aprile   1976,   n.   177,   recante:
          «Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico  alla
          dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del  trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse pensioni degli istituti di previdenza» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995. 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis) 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata).  -  1.  Ai
          sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni, il  presente  decreto  si  applica,  per  il
          periodo dal  1°  gennaio  2019  al  31  dicembre  2021,  al
          personale della Polizia di Stato e  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, con esclusione dei  rispettivi  dirigenti  e
          del personale di leva. 
                2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo n. 195 del  1995,  pari
          al trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
          armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei  prezzi
          dei  beni  energetici  importati,  applicato  ai  parametri
          stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
          contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per  cento
          del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
          decorrenza degli  effetti  economici  previsti  dal  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'
          comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla  legge
          di  bilancio  in  sede   di   definizione   delle   risorse
          contrattuali.». 
              - Per i riferimenti  al  comma  609,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti all' articolo 1,  comma  28,  della
          legge 30 dicembre 2023, n. 213,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.