Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del
punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore
del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e
3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari
all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,
n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento
provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di
vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1,
comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a
decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge
30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio
2003:
«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.
Parte di provvedimento in formato grafico
1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al
31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di
effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.
Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa
speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli
retributivi di provenienza negli importi indicati nelle
tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1°
gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i
contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di
accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che
comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
in godimento, al personale interessato e' attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da
riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al
grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle
anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini
della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno
effetto nei confronti del personale gia' collocato in
ausiliaria al 2 gennaio 2005.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante:
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis)
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, il presente decreto si applica, per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al
personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
- Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note
alle premesse.
- Per i riferimenti all' articolo 1, comma 28, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.