Art. 20
Disposizioni concernenti le federazioni sindacali
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le
organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni
sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o
altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni
del presente articolo al fine dell'accertamento delle
rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta
imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un
contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello
stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni
sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri
iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a
pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della federazione,
alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della
rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale
federata.
3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso
gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello
utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le
federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto
costitutivo.
4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono
conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione
ne' del sindacato federato.
5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti
alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le
modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero
dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del
sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e
continuativi del personale della pubblica amministrazione.
6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali
interessate, confluite in una federazione, sono attribuite
direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione
elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).
7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita'
diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui
al comma 2, lettere a) e b), assicura che:
a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della
rappresentativita' in capo alla federazione;
b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione
sindacale federata, cui esse si riferiscono.
8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata
conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della
medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31
dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative
quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a
quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del
presente decreto.
9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a
due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima
federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione
sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate
una sola volta ai fini della rappresentativita'.
10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le
organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle
Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita'
sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere
adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle
Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto
sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante
sull'avviso di ricevimento della PEC.
11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle
relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo
si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di
denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo
periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
12. Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi
direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai
relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta
soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera
a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione
sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata
ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla
federazione stessa.».
2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento
della rappresentativita' delle federazioni sindacali). - 1. In
conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo
35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende
contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti
disposizioni transitorie:
a) la misurazione della consistenza associativa delle
federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata
sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni
sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto
dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;
b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31
dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni
sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli
uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024,
sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei
codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle
federazioni interessate.».