Art. 20 
 
          Disposizioni concernenti le federazioni sindacali 
 
  1. L'articolo 35 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 35 (Federazioni  sindacali).  -  1.  Nel  caso  in  cui  le
organizzazioni  sindacali  costituiscano,   tra   loro,   federazioni
sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o
altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni
del   presente   articolo    al    fine    dell'accertamento    delle
rappresentativita'  delle  predette  federazioni  e  della   corretta
imputazione delle quote economiche  di  iscrizione  versate,  per  un
contributo  sindacale  non  inferiore  allo  0,50  per  cento   dello
stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1. 
    2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  organizzazioni
sindacali  federate  acquisiscono  l'assenso  espresso   dei   propri
iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere  riportate,  a
pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni: 
      a) il codice che consente l'identificazione della  federazione,
alla quale sono imputate le deleghe ai fini  dell'accertamento  della
rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9; 
      b) il sub-codice identificativo  dell'organizzazione  sindacale
federata. 
    3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso
gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento  il  modello
utilizzato  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo;   le
federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio  atto
costitutivo. 
    4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono
conteggiate ai fini della rappresentativita'  ne'  della  federazione
ne' del sindacato federato. 
    5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b),  sono  attribuiti
alle  federazioni  e  alle  organizzazioni  sindacali,   secondo   le
modalita'  e  le  procedure  stabilite  dagli  organi  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che  assicurano  il  funzionamento  del
sistema  informativo  per  la  gestione  degli  emolumenti  fissi   e
continuativi del personale della pubblica amministrazione. 
    6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali
interessate,  confluite   in   una   federazione,   sono   attribuite
direttamente al nuovo soggetto sindacale,  attraverso  l'elaborazione
elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b). 
    7. Nel caso in cui la federazione  sia  istituita  con  modalita'
diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici  di  cui
al comma 2, lettere a) e b), assicura che: 
      a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della
rappresentativita' in capo alla federazione; 
      b) le quote di iscrizione siano  attribuite  all'organizzazione
sindacale federata, cui esse si riferiscono. 
    8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata
conteggiando  le  deleghe  recanti  il  codice  identificativo  della
medesima federazione  sindacale  depositate  entro  la  data  del  31
dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle  relative
quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese  successivo  a
quello del conferimento. Si  applica  l'articolo  34,  comma  2,  del
presente decreto. 
    9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe  riferite  a
due  o  piu'  organizzazioni  sindacali  appartenenti  alla  medesima
federazione,  ovvero  alla  federazione  e  ad  altra  organizzazione
sindacale appartenente a quest'ultima, le  deleghe  sono  conteggiate
una sola volta ai fini della rappresentativita'. 
    10. Nei casi in cui si verifichi  un  mutamento  associativo,  le
organizzazioni sindacali di  cui  al  comma  1  devono  fornire  alle
Amministrazioni idonea  documentazione  che  attesti  la  regolarita'
sostanziale degli atti  prodotti.  Tale  documentazione  deve  essere
adottata  dai  competenti  organi  statutari  ed  e'  trasmessa  alle
Amministrazioni, a  firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto
sindacale interessato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata
(PEC).  Per  la  data  di  ricezione  fa  testo   quella   risultante
sull'avviso di ricevimento della PEC. 
    11. Al fine di assicurare  la  certezza  e  la  stabilita'  delle
relazioni sindacali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo
si  verifichi  un  mutamento  associativo,  compreso  il  cambio   di
denominazione, il mutamento produce effetti  soltanto  al  successivo
periodico  accertamento  triennale  della  rappresentativita',  fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3. 
    12. Resta ferma la  possibilita'  del  dipendente  di  iscriversi
direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai
relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la  delega  riporta
soltanto il codice unico meccanografico di cui al  comma  2,  lettera
a). L'elaborazione elettronica assicura che la  quota  di  iscrizione
sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata
ai fini  dell'accertamento  della  rappresentativita'  in  capo  alla
federazione stessa.». 
  2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente  della  Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente: 
    «Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento
della  rappresentativita'  delle  federazioni  sindacali). -  1.   In
conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo
35,   nella   versione   risultante   dalle   modifiche    introdotte
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  2022,  n.  57,  verificatesi  anche  a  seguito  di   vicende
contenziose, si applicano, per  la  Polizia  di  Stato,  le  seguenti
disposizioni transitorie: 
      a)  la  misurazione   della   consistenza   associativa   delle
federazioni sindacali, per  gli  anni  2022  e  2023,  e'  effettuata
sommando  le  deleghe  conferite  a  ciascuna  delle   organizzazioni
sindacali  federate   che   hanno   adempiuto   a   quanto   previsto
dall'articolo 35, comma 8, nella versione  determinata  dal  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022; 
      b) ai fini dell'accertamento  della  rappresentativita'  al  31
dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali federate di cui alla  lettera  a),  depositate  presso  gli
uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024,
sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei
codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle
federazioni interessate.».