Art. 21
Disposizioni concernenti i permessi sindacali
1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno
2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un
soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei
permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Permessi sindacali). - 1. Per
l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della normativa vigente, nonche' i
dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono
collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31,
possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei
limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo
del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile e' determinato
rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia
di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia
penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo
forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra
le organizzazioni sindacali del personale individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul
piano nazionale ai sensi della normativa vigente
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, sentite le rispettive
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo
2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni
sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale, conferite dal personale alle rispettive
amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente previsto nell'anno
precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo 21.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3,
esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali
su convocazione dell'amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi
eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura
sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione
autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi
in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale
richiesto l'organizzazione sindacale interessata
provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio
di appartenenza del dipendete.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi
sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la
durata prevista dalla programmazione settimanale e non
possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale nove turni giornalieri di servizio, con
esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da
ciascuna amministrazione possono essere autorizzati
permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove
turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma
precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che
ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni
centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la
data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione,
verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta.
8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma
cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la
possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre
il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per
ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali
previsti dal comma 7.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione
delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».