Art. 21 
 
            Disposizioni concernenti i permessi sindacali 
 
  1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi  relativi  all'anno
2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo  anno  un
soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente  dei
permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,
l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   32   (Permessi   sindacali).   -    1.    Per
          l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
          di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria  e  del  Corpo
          forestale dello Stato, che ricoprono cariche  di  dirigenti
          sindacali  in   seno   agli   organismi   direttivi   delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale ai  sensi  della  normativa  vigente,  nonche'  i
          dirigenti sindacali che,  pur  avendone  titolo,  non  sono
          collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo  31,
          possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei
          limiti di quanto previsto dal presente articolo. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite  massimo
          del monte  ore  annuo  dei  permessi  sindacali  retribuiti
          autorizzabili a favore del personale di ciascuna  Forza  di
          polizia    ad    ordinamento    civile    e'    determinato
          rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la  Polizia
          di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di  polizia
          penitenziaria  ed  in  quarantottomila  ore  per  il  Corpo
          forestale dello Stato. 
                3. Alla ripartizione degli specifici monte ore  annui
          complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2  tra
          le organizzazioni sindacali del personale  individuate  con
          decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,   lettera   A)   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  rappresentative  sul
          piano  nazionale   ai   sensi   della   normativa   vigente
          provvedono, nell'ambito rispettivamente  della  Polizia  di
          Stato, del Corpo della polizia penitenziaria  e  del  Corpo
          forestale dello Stato, le amministrazioni  di  appartenenza
          del   personale   interessato,   sentite   le    rispettive
          organizzazioni sindacali aventi titolo entro  il  31  marzo
          2003, con  riferimento  all'anno  2002,  e  successivamente
          entro il 31  marzo  di  ciascun  anno.  Il  monte  ore  dei
          permessi  sindacali  in  ciascuna  Forza  di   Polizia   ad
          ordinamento  civile  e'  ripartito  tra  le  organizzazioni
          sindacali   in   rapporto   al   numero    delle    deleghe
          complessivamente espresse per la riscossione del contributo
          sindacale,  conferite   dal   personale   alle   rispettive
          amministrazioni,  accertate  per  ciascuna   delle   citate
          organizzazioni  sindacali  alla  data   del   31   dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la
          ripartizione. Per la Polizia  di  Stato  dal  numero  delle
          deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
          entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
          2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
          al Corpo di polizia penitenziaria  ed  al  Corpo  forestale
          dello Stato, dalla data di entrata in vigore  del  decreto,
          la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
          quello del rilascio fino al 31 dicembre di  ogni  anno.  La
          delega si  intende  tacitamente  rinnovata  ove  non  venga
          revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
          numero delle deleghe accertate al 31  dicembre  di  ciascun
          anno deve essere sottratto quello  delle  revoche  prodotte
          entro il 31 ottobre precedente. 
                Nel periodo 1°  gennaio-31  marzo,  in  attesa  della
          successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
          in via provvisoria la fruizione di permessi  sindacali  nel
          limite  del  25%   del   contingente   previsto   nell'anno
          precedente per  ciascuna  organizzazione  sindacale  avente
          titolo 21. 
                4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
          tenuto   conto   della    specificita'    delle    funzioni
          istituzionali  e  della  particolare  organizzazione  delle
          Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,  in  favore  del
          personale di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  ulteriori
          permessi  sindacali   retribuiti,   non   computabili   nel
          contingente complessivo di cui ai medesimi  commi  2  e  3,
          esclusivamente per la Partecipazione a  riunioni  sindacali
          su convocazione dell'amministrazione. 
                5. I dirigenti sindacali  che  intendono  fruire  dei
          permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
          comunicazione scritta almeno tre giorni prima  ed  in  casi
          eccezionali almeno  24  ore  prima,  tramite  la  struttura
          sindacale di appartenenza avente titolo.  L'amministrazione
          autorizza  il  permesso  sindacale  salvo  che  non  ostino
          eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi
          in forma scritta entro tre giorni. 
                6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale
          richiesto    l'organizzazione     sindacale     interessata
          provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio
          di appartenenza del dipendete. 
                7. Tenuto conto  della  specificita'  delle  funzioni
          istituzionali  e  della  particolare  organizzazione  delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,   i   permessi
          sindacali  sono  autorizzati  in  misura  pari   alle   ore
          corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo  la
          durata prevista  dalla  programmazione  settimanale  e  non
          possono  superare   mensilmente   per   ciascun   dirigente
          sindacale  nove  turni   giornalieri   di   servizio,   con
          esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 
                8. Nel limite del 50%  del  monte  ore  assegnato  da
          ciascuna   amministrazione   possono   essere   autorizzati
          permessi sindacali di durata superiore al limite  dei  nove
          turni giornalieri per  ciascun  mese,  previsti  dal  comma
          precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che
          ne  facciano  richiesta  nominativa  alle   amministrazioni
          centrali entro il termine di trenta giorni  antecedenti  la
          data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione,
          verificato  il   rispetto   della   percentuale   prevista,
          autorizza il cumulo entro quindici giorni  dalla  ricezione
          della richiesta. 
                8-bis. La fruizione dei permessi sindacali  in  forma
          cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la
          possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre
          il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per
          ciascun  dirigente  sindacale,   dei   permessi   sindacali
          previsti dal comma 7. 
                9. I permessi sindacali di cui al  presente  articolo
          sono a tutti gli effetti equiparati  al  servizio  prestato
          nell'amministrazione  e  sono  retribuiti,  con  esclusione
          delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
          e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento  delle
          prestazioni. 
                10. Le norme di cui al presente articolo si applicano
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».