Art. 23 
 
     Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali 
 
  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni: 
    a) al comma 2, in fine, sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «La
revoca    della     delega     e'     consegnata     dall'interessato
all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo  lettera
raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La  revoca
puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il  tramite
dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunte  le  parole:
«Le   deleghe   sono   consegnate    dall'Organizzazione    sindacale
all'Amministrazione  direttamente  ovvero  sono  trasmesse  a   mezzo
lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
      «6-bis. I competenti uffici delle  Amministrazioni  interessate
forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali,  entro  il
termine di dieci giorni, i  dati,  anche  nominativi,  riferiti  alle
revoche delle deleghe conferite in loro favore. 
      La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad  assicurare
la   comunicazione   in   forma   scritta    della    revoca    anche
all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per  la
Polizia di Stato dall'articolo 93,  secondo  comma,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto: 
                «Art.  34  (Adempimenti   delle   amministrazioni   -
          Responsabilita'). -  1.  Ai  fini  dell'accertamento  delle
          deleghe per la riscossione del contributo sindacale di  cui
          al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
          le  amministrazioni  centrali  forniscono  alle  rispettive
          organizzazioni sindacali nazionali  i  dati  riferiti  alle
          predette deleghe e le incontrano per la certificazione  dei
          dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione.
          Ai fini della consistenza associativa  vengono  conteggiate
          esclusivamente le deleghe per un contributo  sindacale  non
          inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero  essere
          riscontrati errori od omissioni in base ai dati in  proprio
          possesso,  le   organizzazioni   sindacali   provvedono   a
          documentare  le  richieste  di  rettifica  in  un  apposito
          incontro con  le  predette  amministrazioni  centrali,  nel
          corso del quale si procede all'esame  della  documentazione
          presentata ed alla  conseguente  rettifica  della  relativa
          documentazione  nel  caso  di  riscontro   positivo   della
          richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
          marzo di ciascun anno, i  dati  complessivi  relativi  alle
          deleghe per la riscossione del  contributo  sindacale  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,   utilizzando   modelli   e   procedure
          informatizzate, anche elettroniche  ed  a  lettura  ottica,
          predisposti  dal  medesimo  Dipartimento   della   funzione
          pubblica. 
                2. Ai fini di quanto previsto dal  comma  1,  per  la
          Polizia di Stato  dal  numero  delle  deleghe  deve  essere
          sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
          precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge
          1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti  al  Corpo  di
          polizia penitenziaria ed al Corpo  forestale  dello  Stato,
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  la
          delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
          quello del rilascio fino al 31 dicembre di  ogni  anno.  La
          delega si  intende  tacitamente  rinnovata  ove  non  venga
          revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
          numero delle deleghe accertate al 31  dicembre  di  ciascun
          anno deve essere sottratto quello  delle  revoche  prodotte
          entro il 31 ottobre precedente. La revoca della  delega  e'
          consegnata       dall'interessato       all'Amministrazione
          direttamente  ovvero   e'   trasmessa   a   mezzo   lettera
          raccomandata oppure a mezzo posta elettronica  certificata.
          La    revoca    puo'    essere,    altresi',     consegnata
          all'Amministrazione  per  il  tramite   dell'Organizzazione
          sindacale con i predetti mezzi di trasmissione. 
                3.  Le  Organizzazioni  sindacali  depositano  presso
          ciascuna  amministrazione  un  modello  di  delega  per  la
          riscossione del contributo sindacale e uno per  la  revoca.
          Le deleghe sono  consegnate  dall'Organizzazione  sindacale
          all'Amministrazione direttamente ovvero  sono  trasmesse  a
          mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica
          certificata. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili,
          dal primo giorno del mese successivo a  quello  della  data
          del   timbro   di   accettazione   apposto   sulla   delega
          dall'ufficio ricevente. 
                4. In attuazione dell'art.  43,  commi  8  e  9,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  istituito
          presso il Dipartimento della funzione pubblica un  comitato
          paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali
          delle   Forze   di   Polizia    ad    ordinamento    civile
          rappresentative sul piano  nazionale,  che  delibera  anche
          sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe
          qualora permangano  valutazioni  difformi  con  le  singole
          amministrazioni. 
                5.  Entro  il  31   marzo   di   ciascun   anno,   le
          amministrazioni di appartenenza del personale  interessato,
          utilizzando   modelli   di    rilevazione    e    procedure
          informatizzate, anche elettroniche  ed  a  lettura  ottica,
          predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sono   tenute   a
          comunicare al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  gli
          elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato
          del personale che ha  fruito  di  distacchi  e  aspettative
          sindacali nell'anno precedente. 
                6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
          le  stesse  amministrazioni  utilizzando  i  modelli  e  le
          procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono  tenute
          a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   gli    elenchi
          nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,   del
          personale dipendente che ha fruito dei  permessi  sindacali
          nell'anno  precedente   con   l'indicazione   per   ciascun
          nominativo del numero complessivo dei giorni e  delle  ore.
          Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   verifica   il
          rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 
                6-bis.  I  competenti  uffici  delle  Amministrazioni
          interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti
          sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati,  anche
          nominativi, riferiti alle revoche delle  deleghe  conferite
          in loro  favore.  La  trasmissione  dei  predetti  dati  e'
          finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta
          della    revoca    anche    all'organizzazione    sindacale
          interessata, come anche previsto per la  Polizia  di  Stato
          dall'articolo 93, secondo  comma,  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121. 
                7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          ispezioni  nei  confronti  delle  amministrazioni  che  non
          ottemperino  tempestivamente  agli  obblighi  indicati  nei
          commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
          In  caso  di  ulteriore  inerzia,  il  Dipartimento   della
          funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
          richiesti   dalle   stesse   amministrazioni    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 3, e  dell'articolo  33,  comma  2.
          Dell'inadempimento  risponde,  comunque,   il   funzionario
          responsabile  del   procedimento   appositamente   nominato
          dall'amministrazione competente  ai  sensi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
                8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
          5 e 6, distinti per  amministrazioni  di  appartenenza  del
          personale interessato, per sindacato, per qualifica  e  per
          sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato
          alla  relazione  annuale   sullo   stato   della   Pubblica
          amministrazione,  da  presentare  al  Parlamento  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
                9.  I   dirigenti   che   dispongono   o   consentono
          l'utilizzazione  di  distacchi,  aspettative   e   permessi
          sindacali  in  violazione  della  normativa  vigente   sono
          responsabili personalmente. 
                10. Le norme del presente articolo si applicano dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.».