Art. 23
Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La
revoca della delega e' consegnata dall'interessato
all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera
raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca
puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite
dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole:
«Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale
all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo
lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate
forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il
termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle
revoche delle deleghe conferite in loro favore.
La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare
la comunicazione in forma scritta della revoca anche
all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la
Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto:
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui
al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive
organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei
dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione.
Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non
inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere
riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio
possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con le predette amministrazioni centrali, nel
corso del quale si procede all'esame della documentazione
presentata ed alla conseguente rettifica della relativa
documentazione nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge
1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente. La revoca della delega e'
consegnata dall'interessato all'Amministrazione
direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera
raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata.
La revoca puo' essere, altresi', consegnata
all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione
sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso
ciascuna amministrazione un modello di delega per la
riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca.
Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale
all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a
mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica
certificata. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili,
dal primo giorno del mese successivo a quello della data
del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall'ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito
presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato
paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche
sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe
qualora permangano valutazioni difformi con le singole
amministrazioni.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato
del personale che ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute
a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun
nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore.
Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni
interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti
sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche
nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite
in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e'
finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta
della revoca anche all'organizzazione sindacale
interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato
dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei
commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, per sindacato, per qualifica e per
sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato
alla relazione annuale sullo stato della Pubblica
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi
sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».