Art. 24 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di  pubblicazione
del  presente  decreto,   le   Amministrazioni   in   sede   centrale
istituiscono un Comitato unico di garanzia  per  lo  svolgimento  dei
compiti affidati al Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e
l'espletamento di attivita' propositive nelle materie concernenti  le
pari opportunita', la parita' di genere, il benessere organizzativo e
la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione  e  di  violenza
morale o psichica per il rispettivo personale di polizia,  i  servizi
socio-assistenziali in  favore  del  predetto  personale,  la  tutela
legale e assicurativa. 
  2. Il Comitato unico di garanzia e' presieduto  da  un  funzionario
delle qualifiche dirigenziali nominato  dall'Amministrazione  ed  e',
altresi', composto da un rappresentante designato da  ciascuna  delle
organizzazioni  sindacali   rappresentative   a   livello   nazionale
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e  da  un  pari
numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo  da  assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
  3. Il Comitato unico di  garanzia  adotta  un  regolamento  che  ne
definisce le modalita'  di  funzionamento,  il  quale  deve  comunque
prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno. 
  4. A decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  i  Comitati  pari
opportunita', istituiti a norma  dell'articolo  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995,  cessano  di  operare  e
sono soppressi. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20  luglio
          1995 riguardante il personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della  guardia  di  finanza)»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
          1995: 
                «Art.  20  (Pari  opportunita').  -  1.  Al  fine  di
          consentire  una   reale   parita'   uomini-donne,   vengono
          istituiti,   presso    ciascuna    delle    Amministrazioni
          interessate dal presente decreto,  con  la  presenza  delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale  recepito
          con il medesimo decreto,  appositi  comitati  per  le  pari
          opportunita'  che  propongono  misure   adatte   a   creare
          effettive condizioni di pari  opportunita'  e  relazionano,
          almeno una volta all'anno, sulle  condizioni  oggettive  in
          cui si trovano le lavoratrici rispetto  alle  attribuzioni,
          alle mansioni, alla partecipazione ai corsi  di  formazione
          ed  aggiornamento,   ai   nuovi   ingressi,   al   rispetto
          dell'applicazione della normativa per la prevenzione  degli
          infortuni e delle malattie professionali,  alla  promozione
          di misure idonee a tutelarne la salute  in  relazione  alle
          peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di  rischi
          specifici per le  donne  con  particolare  attenzione  alle
          situazioni di lavoro che possono rappresentare  rischi  per
          la salute riproduttiva. 
                2.  I  comitati,  presieduti  da  un   rappresentante
          dell'Amministrazione, sono composti,  in  pari  numero,  da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
          sindacale recepito con il presente decreto e da  funzionari
          in rappresentanza dell'Amministrazione. 
                2-bis. L'Amministrazione dovra'  prevedere  forme  di
          valorizzazione  e  di  pubblicizzazione  del   lavoro   dei
          comitati  anche  mediante  inserimento  nel  sito  web   di
          ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile. 
                2-ter. I comitati dovranno  essere  rinnovati  almeno
          ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. 
                3. La disposizione di cui al primo periodo del  comma
          1 della legge  7  agosto  1990,  n.  232,  come  sostituito
          dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio  1994,  n.
          271, convertito dalla legge  6  luglio  1994,  n.  433,  si
          applica anche alle dipendenti  del  Corpo  Forestale  dello
          Stato.».