Art. 24
Comitato unico di garanzia
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale
istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei
compiti affidati al Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e
l'espletamento di attivita' propositive nelle materie concernenti le
pari opportunita', la parita' di genere, il benessere organizzativo e
la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi
socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela
legale e assicurativa.
2. Il Comitato unico di garanzia e' presieduto da un funzionario
delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed e',
altresi', composto da un rappresentante designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari
numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne
definisce le modalita' di funzionamento, il quale deve comunque
prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari
opportunita', istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e
sono soppressi.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
1995:
«Art. 20 (Pari opportunita'). - 1. Al fine di
consentire una reale parita' uomini-donne, vengono
istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni
interessate dal presente decreto, con la presenza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito
con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari
opportunita' che propongono misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano,
almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni,
alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione
ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto
dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, alla promozione
di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle
peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per
la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari
in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di
valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei
comitati anche mediante inserimento nel sito web di
ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno
ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma
1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si
applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello
Stato.».