Art. 3 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e  6,
le nuove  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza,   normale   e   privilegiato,
sull'indennita'  di  buonuscita,  sull'assegno  alimentare   per   il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da  disposizioni
analoghe,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali   e
assistenziali e relativi contributi, compresi la  ritenuta  in  conto
entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
 
          Note all'art. 3: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  recante
          «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato»  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957: 
                «Art.  82  (Assegno  alimentare).   -   All'impiegato
          sospeso e' concesso un assegno  alimentare  in  misura  non
          superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per
          carichi di famiglia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11
          luglio   1980,   n.   312,    recante:    «Nuovo    assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190
          del 12 luglio 1980: 
                «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano gli stipendi sono  autorizzati  a  provvedere  al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria e fino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso.».