Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6,
le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato
sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non
superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per
carichi di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 12 luglio 1980:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».