Art. 5 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. Per l'anno 2024,  per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento
civile, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive  modificazioni,  sono
ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369; 
    b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215. 
  2. Per l'anno 2025,  per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento
civile, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive  modificazioni,  sono
ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749; 
    b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189. 
  3. A decorrere  dall'anno  2026,  per  ogni  Forza  di  polizia  ad
ordinamento civile, le risorse destinate al  fondo  per  l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  e  successive
modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse
economiche annue: 
    a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955; 
    b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698. 
  4. Al fondo per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, e successive modificazioni,  sono  assegnati,  ove  non
destinati ad altre finalita',  gli  eventuali  stanziamenti  previsti
dalla legge di bilancio per il 2025 per  l'incremento  delle  risorse
destinate al finanziamento dei  trattamenti  economici  accessori  di
natura non fissa  e  continuativa  del  personale  non  dirigente  di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile. 
  5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  6.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico  2002-2003»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002: 
                «Art.  14  (Fondo  per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).  -  1.  Per  ogni  Forza  di   polizia   ad
          ordinamento civile il  Fondo  unico  per  l'efficienza  dei
          servizi istituzionali, di cui all'articolo 14  del  secondo
          quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come da tabella «A» allegata  al  presente  decreto,  dalle
          seguenti risorse economiche: 
                  a) per gli anni 2002 e 2003,  dalle  somme  di  cui
          all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,  di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione; 
                  b) per gli anni 2002 e 2003 dalle  somme  derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 4, comma  4,  del  presente
          decreto. 
                2. Le somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.».