Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento
civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono
ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento
civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono
ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive
modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse
economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non
destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse
destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di
natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».