Art. 6 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del  compenso  per  il
lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  8  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate
negli importi di cui alla presente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno
          2002, n. 164: 
                «Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis) 
                4. Gli incrementi stipendiali di cui  all'articolo  3
          non hanno effetto sulla determinazione delle misure  orarie
          del compenso per lavoro straordinario. A decorrere  dal  1°
          gennaio 2002 e' soppresso  l'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987,  n.   150.
          Conseguentemente  le  misure  orarie  restano  fissate  nei
          seguenti importi lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
          per il lavoro straordinario  fissate  dall'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          39, sono rideterminate negli importi di cui  alla  presente
          tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .».