Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate
negli importi di cui alla presente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164:
«Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis)
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
.».