Art. 7
Indennita' di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per
operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e'
rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 e della Tabella C
del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4
della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennita' di rischio al personale
civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16
maggio 1975:
«Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori
subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma
primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una
indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di
cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti
dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato
corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i
relativi brevetti, siano stati abilitati
dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle
apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da'
titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella
C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di
decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di
salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di
bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi
articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):
autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra
hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli
operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e'
cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal
presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da
causa di servizio inerente all'attivita' di immersione,
l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese,
delle indennita' orarie percepite nel semestre
precedente.».
«Tabella C
Indennita' di rischio per operatori subacquei
Parte di provvedimento in formato grafico
.».