Art. 7 
 
            Indennita' di rischio per operatori subacquei 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024,  l'indennita'  di  rischio  per
operatori subacquei di cui  all'articolo  3  e  alla  tabella  C  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.  146,  e'
rideterminata nei seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 e della Tabella C
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,
          n. 146, recante  «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  4
          della  L.  15  novembre  1973,  n.  734,   concernente   la
          corresponsione  di  indennita'  di  rischio  al   personale
          civile, di ruolo e non  di  ruolo,  ed  agli  operai  dello
          Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128  del  16
          maggio 1975: 
                «Art.  3  (Operatori  subacquei).  -  Agli  operatori
          subacquei, che rientrano tra il personale di cui  al  comma
          primo dell'art. 1  del  presente  regolamento,  spetta  una
          indennita' di rischio nelle misure e con  le  modalita'  di
          cui all'unita tabella C. 
                Per operatori subacquei  si  intendono  i  dipendenti
          dello Stato di cui al primo comma che,  avendo  frequentato
          corsi subacquei presso le apposite scuole  e  conseguito  i
          relativi     brevetti,      siano      stati      abilitati
          dall'amministrazione  di  appartenenza  all'impiego   delle
          apparecchiature di immersione. 
                Le apparecchiature di immersione il cui  impiego  da'
          titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
          comma sono le seguenti: 
                  a) ad aria compressa (colonna n.  2  della  tabella
          C): scafandro normale; autorespiratore ad aria;  camera  di
          decompressione a bardo, a terra  e  subacquea,  campane  di
          salvataggio; 
                  b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
          C):  autorespirature  o  respiratore  a  miscela;  impianti
          iperbarici a terra; impianti  per  immersioni  profonde  di
          bordo, sia di superficie che  subacquei;  scafandri  rigidi
          articolati; torrette batiscopiche; 
                  c) ad ossigeno (colonna  n.  4  della  tabella  C):
          autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. 
                Gli assistenti sanitari che  operano  all'interno  di
          camere di decompressione o di impianti iperbarici  a  terra
          hanno titolo  allo  stesso  trattamento  previsto  per  gli
          operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. 
                L'indennita' di  cui  al  presente  articolo  non  e'
          cumulabile con le altre analoghe  indennita'  previste  dal
          presente regolamento. 
                Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti  da
          causa di servizio  inerente  all'attivita'  di  immersione,
          l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
          in misura corrispondente alla media, ragguagliata  a  mese,
          delle   indennita'   orarie    percepite    nel    semestre
          precedente.». 
                «Tabella C 
                Indennita' di rischio per operatori subacquei 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .».