Art. 8 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
                                volo, 
di  pilotaggio,  di  imbarco,  di  marcia   e   relative   indennita'
                            supplementari 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative  indennita'  supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile
sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e  decorrenze,
ferme restando le  vigenti  percentuali  di  cumulo  tra  le  diverse
indennita',  agli  importi  e  alle  maggiorazioni  vigenti  per   il
personale delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni
operative. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria e' determinato il contingente  dei  beneficiari
per l'indennita' di marcia.