Art. 8
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo,
di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze,
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria e' determinato il contingente dei beneficiari
per l'indennita' di marcia.