Art. 9
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia
a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' cumulabile con l'indennita' di missione e continua a
non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio
presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per
turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di
euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione
all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto
intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni
continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e
coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale
operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati
di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale
radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e
notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie
dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle
24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24
alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio
nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre
al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle
unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle
stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non
inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini
formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo
del territorio a supporto delle unita' operative esterne
sotto il coordinamento delle sale operative di cui al
medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi
di controllo del territorio organizzati in turni
continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di
cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei
turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine
pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente
al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del
territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni
imposte per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le
attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di
ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero dei turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».