Art. 9 
 
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di
                               polizia 
a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,   l'indennita'   di   cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e' cumulabile con l'indennita' di missione e continua  a
non  essere  cumulabile  con  quella  di  ordine  pubblico   di   cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 16 (Indennita' per attivita' di  controllo  del
          territorio delle Forze di polizia a competenza  generale  e
          in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza).  -  1.  A
          decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
          nell'ambito  delle  attivita'  delle  Forze  di  polizia  a
          competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
          sicurezza, al personale della Polizia di Stato in  servizio
          presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per
          turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce  serali  e  di
          euro  10,00   per   le   fasce   notturne,   in   relazione
          all'effettivo  impiego  nei  servizi  esterni   di   pronto
          intervento  e  soccorso  pubblico,  organizzati  in   turni
          continuativi, sulla base di ordini formali  di  servizio  e
          coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale
          operative o dalle sale radio dei  commissariati  distaccati
          di pubblica sicurezza e dalle sale operative o  dalle  sale
          radio degli uffici di Specialita'.  Nelle  fasce  serali  e
          notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce  orarie
          dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle  19  alle
          24, e le fasce orarie dalle 01 alle  07,  ovvero  dalle  24
          alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 
                2. L'indennita' di cui al comma  1  spetta  anche  al
          personale che nelle medesime fasce orarie  presta  servizio
          nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e  concorre
          al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle
          unita' operative esterne. 
                3. L'indennita' di cui al comma  1  spetta  anche  al
          personale in servizio negli uffici ivi indicati che,  nelle
          stesse fasce orarie, con turni di servizio  di  durata  non
          inferiore alle tre ore continuative, sulla base  di  ordini
          formali di servizio, concorre al dispositivo  di  controllo
          del territorio a supporto delle  unita'  operative  esterne
          sotto il coordinamento  delle  sale  operative  di  cui  al
          medesimo comma. 
                4. Al personale impiegato occasionalmente in  servizi
          di  controllo   del   territorio   organizzati   in   turni
          continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di
          cui al medesimo comma  viene  corrisposta  in  ragione  dei
          turni di servizio effettuati. 
                5. L'indennita' di cui al comma 1 non  e'  cumulabile
          con l'indennita' di missione e con le indennita' di  ordine
          pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando  le
          disposizioni adottate, in via eccezionale  e  limitatamente
          al periodo pandemico, per le  attivita'  di  controllo  del
          territorio finalizzate  all'osservanza  delle  prescrizioni
          imposte  per  contenere  la  diffusione  del  contagio   da
          COVID-19, per le quali e' attribuito  il  compenso  per  le
          attivita' di controllo del  territorio  e  l'indennita'  di
          ordine pubblico. 
                6.    Con    determinazione    del     Capo     della
          polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e'
          stabilito annualmente,  tenendo  conto  degli  stanziamenti
          previsti per l'indennita' di cui al presente  articolo,  il
          numero  dei  turni  in  relazione  ai  quali  puo'   essere
          corrisposta  la  medesima  indennita',  con   facolta'   di
          rimodulazione degli stessi per  corrispondere  ad  esigenze
          sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed  efficacia
          delle attivita' istituzionali nell'ambito  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164: 
                «Art.  10  (Indennita'  di  ordine  pubblico).  -  1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5  giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 
                2. Restano ferme le disposizioni di cui al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
                3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  €
          13,00. 
                4.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono
          corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
          o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
          servizio, non puo' completare il previsto turno di  quattro
          ore. 
                5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.».