La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   della   presente   legge   disciplinano   il
coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione  nei
territori  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  origine  naturale   o
derivanti dall'attivita' dell'uomo per i  quali  sia  cessato  o  sia
stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale  dichiarato
ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali  ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 2  della  presente  legge.  Restano
ferme le competenze e le attivita'  proprie  del  Servizio  nazionale
della protezione civile. 
  2. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia  e  le
relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme  e
le  condizioni  particolari  di   autonomia   attribuite   ai   sensi
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  recante:  «Codice  della
          protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          17 del 22 gennaio 2018: 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
          seguito   di   una   valutazione   speditiva   svolta   dal
          Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati  e
          delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
          e Province autonome interessate, presentano i requisiti  di
          cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).». 
                
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   116   della
          Costituzione, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  298
          del 27 dicembre 1947: 
                «Art. 117. - Il Friuli-Venezia Giulia,  la  Sardegna,
          la Sicilia, il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  la  Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aosta dispongono  di  forme  e  condizioni
          particolari di  autonomia,  secondo  i  rispettivi  statuti
          speciali adottati con legge costituzionale. 
                La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                Ulteriori   forme   e   condizioni   particolari   di
          autonomia, concernenti le materie di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 117 e le materie indicate dal  secondo  comma
          del  medesimo  articolo  alle  lettere  l),   limitatamente
          all'organizzazione  della  giustizia  di  pace,  n)  e  s),
          possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
          Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
          enti locali, nel rispetto dei principi di cui  all'articolo
          119. La legge  e'  approvata  dalle  Camere  a  maggioranza
          assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo  Stato
          e la Regione interessata.».