Art. 2
Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a
eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal
capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione
del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle
conseguenze dell'evento, nonche' dei danni subiti dalle attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal
patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilita' di
procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice
di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, puo' deliberare lo stato
di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione e' adottata
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione,
acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome
interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo puo' essere
adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva
revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in
conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture
e della necessita' di attivare l'insieme delle misure e degli
strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei
territori per i quali e' stato precedentemente dichiarato lo stato di
emergenza, con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi
calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre
dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, non puo' eccedere la durata di cinque anni ed e' prorogabile
fino a dieci anni. La proroga e' disposta con deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente
legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome
interessate.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attivita' di
ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per
provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale puo' essere revocato prima della sua scadenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta
del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo
3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle
province autonome interessate.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di
cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento di cui
all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla
richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte
delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il
coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e
non ancora ultimati e il subentro nella titolarita' della
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f),
fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in
ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con
l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresi' emanate,
per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli
interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2021, n. 1, si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altre localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Comma cosi' modificato dall'art. 16, comma 1, lett.
b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1991, n. 241 recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».