Art. 2 
 
             Stato di ricostruzione di rilievo nazionale 
 
  1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  susseguente  a
eventi di  carattere  calamitoso  di  origine  naturale  o  derivanti
dall'attivita' dell'uomo, a seguito di una relazione  presentata  dal
capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche   e
private, anche sportive, danneggiate, degli interventi  di  riduzione
del rischio  residuo  e  messa  in  sicurezza  per  far  fronte  alle
conseguenze dell'evento, nonche' dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali  e  paesaggistici  e  dal
patrimonio  edilizio,  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni
disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilita'  di
procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del  codice
di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, puo' deliberare lo stato
di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione  e'  adottata
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o,  ove
nominata, dell'Autorita'  politica  delegata  per  la  ricostruzione,
acquisita  l'intesa  delle  regioni   e   delle   province   autonome
interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo  puo'  essere
adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva
revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in
conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e  infrastrutture
e della  necessita'  di  attivare  l'insieme  delle  misure  e  degli
strumenti previsti dai capi II e III della presente legge. 
  2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  1
stabilisce la durata  e  l'estensione  territoriale  dello  stato  di
ricostruzione  di  rilievo  nazionale,   comunque   nell'ambito   dei
territori per i quali e' stato precedentemente dichiarato lo stato di
emergenza, con riferimento alla natura e alla qualita'  degli  eventi
calamitosi. Lo stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  decorre
dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo  n.  1  del
2018, non puo' eccedere la durata di cinque anni  ed  e'  prorogabile
fino a dieci anni. La  proroga  e'  disposta  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione,  formulata  anche   su   richiesta   del   Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente
legge, acquisita l'intesa delle regioni  e  delle  province  autonome
interessate. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attivita' di
ricostruzione pubblica e  privata  e  sussistano  i  presupposti  per
provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale puo' essere revocato prima  della  sua  scadenza
con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su  richiesta
del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui  all'articolo
3 della presente legge, acquisita  l'intesa  delle  regioni  e  delle
province autonome interessate. 
  4. Almeno  trenta  giorni  prima  della  scadenza  dello  stato  di
ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario  straordinario  di
cui all'articolo  3,  sentita  la  Cabina  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi  alla
richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni  commissariali  da  parte
delle  amministrazioni   competenti   in   via   ordinaria   per   il
coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e
non  ancora  ultimati  e  il   subentro   nella   titolarita'   della
contabilita' speciale di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  f),
fino alla conclusione degli interventi medesimi.  Ferma  restando  in
ogni caso l'inderogabilita' dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  con
l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresi'  emanate,
per la durata massima di sei mesi, non  prorogabile,  e  per  i  soli
interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni  derogatorie,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
norme dell'Unione  europea,  in  materia  di  affidamento  di  lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  24  del   decreto
          legislativo 2  gennaio  2021,  n.  1,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). -  1.  Per
          il  coordinamento  dell'attuazione  degli   interventi   da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altre localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                Comma cosi' modificato dall'art. 16, comma  1,  lett.
          b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies  della
          legge 7 agosto  1991,  n.  241  recante:  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: 
                «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento).  -  1.
          Per sopravvenuti motivi di pubblico  interesse  ovvero  nel
          caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
          al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
          i provvedimenti di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
                1-bis. Ove la revoca di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
                1-ter.».