Art. 3 
 
            Commissario straordinario alla ricostruzione 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o,  ove
nominata, dell'Autorita'  politica  delegata  per  la  ricostruzione,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  le
regioni e le  province  autonome  interessate,  successivamente  alla
deliberazione dello stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  di
cui all'articolo 2, e' nominato  un  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione, che  puo'  essere  individuato  nel  presidente  della
regione interessata o, in caso di evento  calamitoso  ultraregionale,
nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa,  con
le medesime modalita' previste  dal  primo  periodo,  il  Commissario
straordinario alla ricostruzione e' individuato tra  soggetti  dotati
di professionalita' specifica e competenza manageriale per l'incarico
da svolgere, tenuto conto della complessita' e rilevanza del processo
di ricostruzione. Con  il  medesimo  procedimento  di  cui  al  primo
periodo puo' essere disposta la revoca dell'incarico  di  Commissario
straordinario, anche in conseguenza  di  gravi  inadempienze  occorse
nello  svolgimento  delle  funzioni  commissariali.  Il   Commissario
straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata,  all'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale  dello  Stato,  una
relazione sullo stato di attuazione  della  ricostruzione,  anche  al
fine   di   individuare   ulteriori   misure   di   accelerazione   e
semplificazione  eventualmente   da   adottare.   Al   compenso   del
Commissario si provvede ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per  le  spese  di  funzionamento  dei  Commissari
straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge confluite nella  contabilita'  speciale  intestata  al
Commissario straordinario ai sensi  del  comma  6,  lettera  f),  del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o,  ove   nominata,   dell'Autorita'   politica   delegata   per   la
ricostruzione,  su  proposta  del  Commissario   straordinario   alla
ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento  Casa  Italia
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  si  provvede  alla
costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del  funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario  straordinario
nell'esercizio delle  funzioni  previste  dalla  presente  legge.  La
struttura di supporto di cui  al  primo  periodo,  nei  limiti  delle
risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di  cui  all'articolo  6,
comma  1,  confluite  nella  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario straordinario ai sensi  del  comma  6,  lettera  f),  del
presente articolo, puo' essere articolata a livello  territoriale  e,
sulla base  di  convenzioni  non  onerose,  puo'  fornire  assistenza
tecnica agli enti  locali  titolari  delle  funzioni  amministrative,
correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. 
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o,  ove   nominata,   dell'Autorita'   politica   delegata   per   la
ricostruzione, da adottare su  proposta  del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di
cui al presente articolo delle attivita' e funzioni che  non  saranno
concluse dal commissario  delegato  nominato  per  l'emergenza  e  al
trasferimento  delle   corrispondenti   risorse   finanziarie.   Alla
disciplina del completamento delle attivita' e funzioni gia'  avviate
dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai
sensi del primo periodo  al  commissario  straordinario  si  provvede
mediante  ordinanze  di   protezione   civile   adottate   ai   sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
  4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato: 
    a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne
l'immediata operativita', personale dirigenziale e  non  dirigenziale
specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito  del  personale  in
servizio presso il medesimo Dipartimento; 
    b) personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  dipendente  di
pubbliche amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e gli enti di  appartenenza,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
necessari in materia di ricostruzione, con esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o  altro  analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento  fuori
ruolo del predetto personale e' reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del  personale  collocato
fuori ruolo o in posizione di comando o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Con  il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate
le specifiche dotazioni  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,
anche  dirigenziale,  necessarie  al  funzionamento  della   medesima
struttura. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dall'istituzione  della  struttura   di
supporto, ivi compresi quelli afferenti al  trattamento  di  missione
del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede  nei  limiti
delle  risorse  di  parte  corrente  del  fondo  per  le   spese   di
funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di  cui
all'articolo  6,  comma  1,  confluite  nella  contabilita'  speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f)  del
comma 6 del presente articolo. 
  6. Il Commissario straordinario: 
    a) opera in stretto raccordo con il capo del  Dipartimento  della
protezione civile e con il capo del Dipartimento  Casa  Italia  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di  coordinare  le
attivita' disciplinate dalla presente legge  con  gli  interventi  di
rispettiva competenza; 
    b)  entro  sei  mesi  dalla  nomina  adotta  un  piano   generale
pluriennale di interventi riguardante le aree e gli  edifici  colpiti
dall'evento calamitoso, in  cui  sono  determinati  anche  il  quadro
complessivo  dei  danni  e  il  relativo  fabbisogno  finanziario  da
sottoporre al Governo.  Il  piano  degli  interventi  puo'  prevedere
altresi' eventuali misure di  delocalizzazione  necessarie,  relative
esclusivamente  agli  edifici  gravemente  danneggiati  dagli  eventi
calamitosi, in alternativa e nei limiti  del  contributo  concedibile
per la ricostruzione, specificando altresi' le  spese  connesse  alla
demolizione dell'immobile ovvero  alla  sua  gestione.  Nel  caso  di
ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il  piano  degli
interventi, nei limiti delle risorse disponibili  nella  contabilita'
speciale  di  cui  alla  lettera  f),  puo'   prevedere   misure   di
riqualificazione  morfologica  ed   ecologica   dei   corsi   d'acqua
interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi
idrici e degli argini  e  di  eventuale  ampliamento  delle  aree  di
esondazione. Il medesimo piano  di  interventi,  redatto  sulla  base
della prospettazione dei fabbisogni  contenuti  nella  relazione  del
capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo  2,
e' adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri
interessati  e  d'intesa  con  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, che si pronunciano entro il  termine  di  trenta  giorni
dalla richiesta; il piano tiene  conto  delle  esigenze  di  sviluppo
economico e di tutela ambientale, e' commisurato  alla  durata  della
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed e'
attuabile progressivamente nel limite delle risorse  economiche  allo
scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1; 
    c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie  per  la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti  di
quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili  nella  contabilita'
speciale di cui alla lettera f); 
    d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate  e  disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera f): 
      1) nelle more dell'adozione del piano generale  pluriennale  di
interventi di cui alla lettera b)  e  in  attesa  degli  stanziamenti
delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma
1, provvede alla ricognizione e all'attuazione  degli  interventi  di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione  per  le  piu'  urgenti
necessita',  d'intesa,  da  sancire  nell'ambito  della   Cabina   di
coordinamento di cui all'articolo 4, con le  regioni  e  le  province
autonome interessate nonche' con i rappresentanti  delle  province  e
dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4; 
      2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione    degli    immobili    privati,     anche     ad     uso
economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive  e  gli
immobili  destinati  a  finalita'  turistico-ricettiva  e  quelli  di
titolarita' degli enti del Terzo settore di cui al codice  del  Terzo
settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
definendo  una  procedura  speditiva  di  valutazione   dei   livelli
operativi,  in   funzione   del   danno   e   delle   vulnerabilita',
eventualmente anche sulla base delle schede di censimento  dei  danni
adottate  durante  la  fase  emergenziale,  concedendo   i   relativi
contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi; 
      3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei  complessi
monumentali  e  degli  altri  beni  del  demanio   culturale,   delle
infrastrutture  e  delle  opere  pubbliche  danneggiate,   anche   di
interesse turistico; 
      4) qualora necessario in relazione  alla  tipologia  di  evento
calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi  integrati  di
mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela  e  recupero  degli
ecosistemi e  della  biodiversita',  gia'  previsti  e  finanziati  a
legislazione vigente,  nelle  aree  colpite  dall'evento  calamitoso,
ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13,  comma  2,  lettera
c); 
      5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per  le
spese   di   funzionamento   dei   Commissari    straordinari    alla
ricostruzione,  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   confluite   e
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario ai sensi della lettera  f)  del  presente  comma,  puo'
autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle  arti  e
paesaggio, gli istituti e luoghi  della  cultura  statali  dotati  di
autonomia speciale e gli enti locali compresi  nei  territori  per  i
quali sia stato dichiarato  lo  stato  di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale, in deroga al  limite  di  spesa  per  assunzioni  a  tempo
determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo  57,  comma  3-septies,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  tenuto  conto
dell'impatto degli  eventi  e  del  numero  stimato  di  procedimenti
facenti capo ai citati  enti  e  amministrazioni,  ad  assumere,  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato,  mediante  lo  scorrimento
delle  graduatorie  vigenti  di  concorsi  gia'  banditi,  unita'  di
personale con professionalita' di tipo tecnico o  amministrativo.  La
ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti e
le   amministrazioni   interessati   e'   operata   dal   Commissario
straordinario con provvedimenti adottati ai sensi  del  comma  7  del
presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire  nell'ambito  della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e  delle
province  autonome  interessate  nonche'  dei  rappresentanti   delle
province e dei comuni interessati, designati ai  sensi  del  medesimo
articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui  al  presente
numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario  in  corso
alla data dell'autorizzazione ad assumere; 
    e) informa periodicamente,  almeno  con  cadenza  semestrale,  la
Cabina  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  4  sullo  stato  di
avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e
sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei  dati  desunti  dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f)  gestisce  la  contabilita'  speciale  appositamente   aperta,
recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita'  del
relativo stato di ricostruzione di rilievo  nazionale  deliberato  ai
sensi dell'articolo 2; 
    g) esercita le funzioni di indirizzo e di  monitoraggio  su  ogni
altra attivita' prevista dalla presente legge nei territori  colpiti,
anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di  cui  all'articolo
4. 
  7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa,  da
sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4, con le regioni e le province autonome interessate  nonche'  con  i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati  ai
sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in
deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa
motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni  penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,  all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione.  Le  ordinanze  commissariali
recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e al codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono adottate sentiti i  Ministri  interessati,  che  si
pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante:  «Disposizioni
          urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6  luglio   2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  16
          luglio 2011: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis) 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 5,  e  9,
          comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita'  economica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  125  del  31  maggio  2010,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176  del  30  luglio
          2010: 
                «Art. 5 (Economie  negli  Organi  costituzionali,  di
          governo e negli apparati politici). - (Omissis) 
                5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
          vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
          svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
          organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,  puo'  dar   luogo
          esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
          gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
          euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi  di  cui  al
          presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto   prestazioni
          professionali, conferiti a titolari di cariche elettive  di
          Regioni ed enti locali  da  parte  delle  citate  pubbliche
          amministrazioni,  purche'   la   pubblica   amministrazione
          conferente operi in ambito territoriale diverso  da  quello
          dell'ente presso il  quale  l'interessato  al  conferimento
          dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano  invece
          tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli  conferiti
          dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
          carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
          consortile o convenzionale, volontario o  obbligatorio,  di
          cui faccia parte  il  comune  stesso.  Il  conferimento  e'
          effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti  dalla
          normativa vigente. 
                (Omissis).». 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis) 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si  applicano  agli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, con  riferimento  al  personale  della
          dirigenza  medica   e   al   personale   non   dirigenziale
          appartenente ai profili sanitario e  socio-sanitario,  alle
          regioni e agli enti  locali  in  regola  con  l'obbligo  di
          riduzione delle spese di personale di cui ai  commi  557  e
          562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive   modificazioni,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente  e  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di  spesa  per  il  personale.  Resta
          fermo che comunque la spesa  complessiva  non  puo'  essere
          superiore alla spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
          nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
          previste dal presente  comma  le  spese  sostenute  per  le
          assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo  110,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267.  Per  ciascun  anno  del   triennio
          2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo  periodo
          non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
          la stessa  finalita'  nell'anno  2009.  Per  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale il limite di cui  al  presente
          comma  opera  a  livello  regionale;  conseguentemente   le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa  degli  enti  del
          rispettivo servizio sanitario regionale  in  conformita'  a
          quanto previsto dal presente comma, fermo  restando  quanto
          disposto  per  ciascuno  di  essi  dall'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60.  Per  il
          comparto scuola e per  quello  delle  istituzioni  di  alta
          formazione e specializzazione artistica e musicale  trovano
          applicazione le specifiche disposizioni di  settore.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per  gli  enti  di  ricerca
          resta  fermo,  altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187
          dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del  2005,  e
          successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
          si provvede  mediante  l'attivazione  della  procedura  per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018: 
                «Art. 26  (Ordinanze  volte  a  favorire  il  rientro
          nell'ordinario  a   seguito   di   emergenze   di   rilievo
          nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della  scadenza
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e'  adottata
          apposita  ordinanza  volta  a  favorire   e   regolare   il
          proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  commissariali
          in  via  ordinaria  nel  coordinamento  degli   interventi,
          conseguenti all'evento, pianificati e non ancora  ultimati.
          Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
          pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere   altresi'
          emanate, per la durata massima di sei mesi non  prorogabile
          e per i soli interventi connessi  all'evento,  disposizioni
          derogatorie,   nel   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e  di
          acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione  di
          termini  analiticamente  individuati.   Con   la   medesima
          ordinanza  possono  essere  inoltre  consentite   eventuali
          rimodulazioni del piano degli interventi entro  il  termine
          della scadenza della contabilita'  speciale  e  nel  limite
          delle risorse ancora disponibili, previa  approvazione  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                2. Con l'ordinanza di cui al comma 1  e'  individuata
          l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga  prevista
          ai sensi dell'articolo 27, comma  5,  e'  autorizzata  alla
          gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
          puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma  1
          che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
          scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si  rendono
          disponibili  a  seguito   della   revoca   possono   essere
          utilizzate  per  la  realizzazione  di   nuovi   interventi
          strettamente connessi  al  superamento  dell'emergenza.  La
          medesima ordinanza individua  anche  le  modalita'  per  la
          prosecuzione   degli   interventi   senza   soluzione    di
          continuita',  fino  all'effettivo  subentro  dell'autorita'
          competente in via ordinaria. 
                3. Per la prosecuzione degli interventi non  ultimati
          e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
          le  disponibilita'  che  residuano  alla   chiusura   della
          contabilita'  speciale  si  provvede  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 27, comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis) 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5-ter, del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
          norma dell'articolo 11 della L.  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
          1999: 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis) 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
          recante: «Codice del Terzo settore, a  norma  dell'articolo
          1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2  agosto
          2017. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  57,  commi  1-
          3-septies  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
          recante: «Misure urgenti per  il  sostegno  e  il  rilancio
          dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  203
          del 14 agosto 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020: 
                «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
          - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
          seguente: "4-quinquies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al
          comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021;  a  tale
          fine  il  Fondo  per  le   emergenze   nazionali   previsto
          dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
          al  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1,   e'
          incrementato di 300 milioni di euro per l'anno  2021.".  Al
          relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono  sostituite
          dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per  l'anno
          2018." sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno  2020.".
          Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                2-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,
          ultimo  periodo,  per  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
          determinato stipulati con il personale in  servizio  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
          enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
          i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  di  cui  alle
          convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
          3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al  31  dicembre
          2023 si intende in deroga,  limitatamente  alle  annualita'
          2021,  2022  e  2023,  ai  limiti  previsti   dal   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dalla  contrattazione
          collettiva nazionale di lavoro dei  comparti  del  pubblico
          impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e
          23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
                3.  Al  fine  di   assicurare   le   professionalita'
          necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
          ivi comprese le unioni dei comuni  ricompresi  nei  crateri
          del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del  2012
          e del sisma del 2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo  indeterminato
          il personale non dirigenziale non  di  ruolo,  reclutato  a
          tempo determinato con procedure concorsuali o selettive  ed
          in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
          o presso i suddetti enti alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, che abbia maturato almeno  tre
          anni di servizio nei predetti Uffici,  anche  in  posizioni
          contrattuali diverse. A tal fine il requisito di  tre  anni
          di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
          anche computando i  periodi  di  servizio  svolti  a  tempo
          determinato, in relazione alle  medesime  attivita'  svolte
          presso  amministrazioni  diverse  da  quella  che   procede
          all'assunzione, purche' comprese tra  gli  Uffici  speciali
          per la ricostruzione e i predetti enti.  Al  personale  con
          contratti di lavoro a tempo determinato  che  abbia  svolto
          presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
          31 dicembre 2022, un'attivita'  lavorativa  di  almeno  tre
          anni, anche non continuativi, nei precedenti otto  anni  e'
          riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
          disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici  banditi  dai
          predetti enti. Per tali procedure concorsuali,  i  relativi
          bandi   prevedono   altresi'   l'adeguata    valorizzazione
          dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti  enti
          con contratti di somministrazione e  lavoro.  L'Ente  parco
          nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale  del
          Gran  Sasso  e   Monti   della   Laga   possono   procedere
          all'attuazione del presente comma,  in  analogia  a  quanto
          previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
          organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  23  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  90  del  17  aprile  2013,  nei  limiti  del
          contingente massimo di  unita'  di  personale  indicato  al
          citato  articolo  3,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge n. 189 del  2016.  Il  personale  assunto  ai
          sensi del presente comma  non  concorre  al  computo  della
          quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
          1999, n. 68. 
                3-bis. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un  fondo
          con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  a
          31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato  al  concorso
          agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
          di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
          3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. Il riparto e' effettuato con uno o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri fino  all'esaurimento
          delle risorse del fondo  fra  gli  enti  che  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  ovvero  dalla  riapertura
          dei termini da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  -
          Dipartimento della  funzione  pubblica  presentano  istanza
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
          da assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in
          proporzione agli oneri delle  rispettive  assunzioni.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno  2021
          e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
          provvede: 
                  a) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto; 
                  b); 
                  c)  quanto  a  30  milioni  di  euro  a   decorrere
          dall'anno 2022, per  10  milioni  di  euro  annui  mediante
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 114, comma 4, del presente  decreto,  per  20
          milioni di euro per  l'anno  2022  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e  per
          20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
                3-ter.  All'articolo  50,  comma   3,   alinea,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          parole: "due unita' con funzioni  di  livello  dirigenziali
          non generale" sono sostituite dalle seguenti:  "due  unita'
          con funzioni di livello dirigenziale non generale,  di  cui
          una incaricata ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in  deroga
          ai limiti percentuali  ivi  previsti.  Alla  struttura  del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun incarico". 
                3-quater. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020  e  a  euro
          470.000   per   l'anno   2021,   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto. 
                3-quinquies. All'articolo  50  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma  9-ter  e'
          aggiunto il seguente: 
                  "9-quater. Al fine di  accelerare  il  processo  di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189". 
                3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa  delle
          attivita' scolastiche,  nell'esecuzione  dei  contratti  in
          essere di  appalto  o  concessione  aventi  ad  oggetto  il
          trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi  di
          trasporto  scolastico  ai   sensi   dell'articolo   106   e
          dell'articolo 175 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50, e per l'esecuzione di  tali  servizi  aggiuntivi  si
          debba   ricorrere   a   subaffidamenti,   l'appaltatore   o
          concessionario comunica all'amministrazione  il  nominativo
          del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
          o subconcessione e  le  dichiarazioni  rese  da  parte  del
          soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, attestanti il possesso dei requisiti  di  idoneita'
          professionale e l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui
          all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. L'amministrazione, al fine di assicurare la  tempestiva
          erogazione  del  servizio,  autorizza   il   subaffidamento
          condizionando  risolutivamente  lo  stesso  all'esito   dei
          controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso  di
          esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
          delle    sole    prestazioni    effettivamente    eseguite.
          L'amministrazione  effettua   sempre   il   controllo   sui
          requisiti  di  idoneita'   professionale,   sui   requisiti
          generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4  e  5,  lettera
          b), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  la
          verifica  antimafia  di  cui  al  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui
          restanti requisiti. 
                3-septies. A decorrere dall'anno  2021  le  spese  di
          personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
          successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
          da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
          finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
          normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
          copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
          del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
          dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
          finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
          del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
          spesa di personale per un importo corrispondente. 
                3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per  fare
          fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
          alle attivita' economiche e produttive, relativamente  agli
          eccezionali eventi meteorologici che nella  seconda  decade
          del mese di gennaio  2017  hanno  interessato  i  territori
          delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione puo' provvedere, con  ordinanza  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
          alla concessione  di  contributi  in  favore  dei  soggetti
          pubblici  e  privati  e  delle   attivita'   economiche   e
          produttive,  a  valere  sulle  risorse  disponibili   sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel  limite  di  50
          milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021.  I
          contributi  di  cui  al  presente  comma   possono   essere
          riconosciuti fino a concorrenza  del  danno  effettivamente
          subito, tenendo anche conto dei  contributi  gia'  concessi
          con le  modalita'  del  finanziamento  agevolato  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi da 422 a  428-ter,  della  legge  28
          dicembre 2015,  n.  208,  e  di  eventuali  indennizzi  per
          polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24
          febbraio 2004. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.