Art. 3
Commissario straordinario alla ricostruzione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, successivamente alla
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di
cui all'articolo 2, e' nominato un Commissario straordinario alla
ricostruzione, che puo' essere individuato nel presidente della
regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale,
nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con
le medesime modalita' previste dal primo periodo, il Commissario
straordinario alla ricostruzione e' individuato tra soggetti dotati
di professionalita' specifica e competenza manageriale per l'incarico
da svolgere, tenuto conto della complessita' e rilevanza del processo
di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo
periodo puo' essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse
nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario
straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una
relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al
fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e
semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del
Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla
ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla
costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario
nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. La
struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle
risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del
presente articolo, puo' essere articolata a livello territoriale e,
sulla base di convenzioni non onerose, puo' fornire assistenza
tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative,
correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di
cui al presente articolo delle attivita' e funzioni che non saranno
concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al
trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla
disciplina del completamento delle attivita' e funzioni gia' avviate
dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai
sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede
mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne
l'immediata operativita', personale dirigenziale e non dirigenziale
specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in
servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di
pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo del predetto personale e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato
fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate
le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale,
anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima
struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di
supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione
del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti
delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di
funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui
all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del
comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della
protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le
attivita' disciplinate dalla presente legge con gli interventi di
rispettiva competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale
pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti
dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro
complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da
sottoporre al Governo. Il piano degli interventi puo' prevedere
altresi' eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative
esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile
per la ricostruzione, specificando altresi' le spese connesse alla
demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di
ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli
interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui alla lettera f), puo' prevedere misure di
riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua
interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi
idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di
esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base
della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del
capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2,
e' adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri
interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo
economico e di tutela ambientale, e' commisurato alla durata della
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed e'
attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo
scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di
quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilita'
speciale di cui alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di
interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti
delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma
1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti
necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province
autonome interessate nonche' con i rappresentanti delle province e
dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione degli immobili privati, anche ad uso
economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e quelli di
titolarita' degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli
operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilita',
eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni
adottate durante la fase emergenziale, concedendo i relativi
contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi
monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di
interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento
calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di
mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversita', gia' previsti e finanziati a
legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso,
ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le
spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e
disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, puo'
autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di
autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i
quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo
determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto conto
dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti
facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con
contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento
delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, unita' di
personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. La
ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti e
le amministrazioni interessati e' operata dal Commissario
straordinario con provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del
presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle
province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle
province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo
articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente
numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso
alla data dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di
avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e
sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta,
recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita' del
relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai
sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni
altra attivita' prevista dalla presente legge nei territori colpiti,
anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da
sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4, con le regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai
sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in
deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa
motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali
recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si
pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16
luglio 2011:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 5, e 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010:
«Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici). - (Omissis)
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni
professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di
Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello
dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento
dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece
tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti
dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di
cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
(Omissis).».
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
1999:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis)
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 57, commi 1-
3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.". Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno
2018." sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020.".
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre
2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualita'
2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico
impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento
delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021
e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: "due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale" sono sostituite dalle seguenti: "due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare
fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli
eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la
ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
alla concessione di contributi in favore dei soggetti
pubblici e privati e delle attivita' economiche e
produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I
contributi di cui al presente comma possono essere
riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente
subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi
con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi
dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per
polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.