Art. 4 
 
Istituzione,  composizione,  compiti  e  funzioni  della  Cabina   di
                 coordinamento per la ricostruzione 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o,  ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  ricostruzione,  e'
istituita  la  Cabina  di  coordinamento  per  la  ricostruzione  nei
territori colpiti per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
ricostruzione di rilievo nazionale di cui  all'articolo  2.  Essa  e'
composta dal Commissario straordinario  alla  ricostruzione,  che  la
presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dal capo del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dai  Presidenti
delle regioni e delle  province  autonome  interessate,  dal  sindaco
metropolitano, ove esistente, da  un  rappresentante  delle  province
interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e  da  un
rappresentante dei comuni  per  ciascuna  delle  regioni  interessate
dagli  eventi,  designato  dall'Associazione  nazionale  dei   comuni
italiani. Ai componenti della  Cabina  di  coordinamento  di  cui  al
presente comma non spettano compensi, gettoni di  presenza,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2.  Possono  essere  invitati  alle  riunioni   della   Cabina   di
coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e
ogni  altro  soggetto,  pubblico  o  privato,  ritenuto  utile   alla
rappresentazione  degli  interessi  coinvolti   e   delle   questioni
trattate. 
  3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario
alla ricostruzione: 
    a) nella progressiva integrazione tra le misure di  ricostruzione
e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3; 
    b)   nel   monitoraggio   dell'avanzamento   dei   processi    di
ricostruzione, anche sulla base  dei  dati  disponibili  nei  sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b); 
    d) nella definizione dei  criteri  da  osservare  per  l'adozione
delle misure necessarie per  favorire  e  regolare  il  proseguimento
dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria; 
    e) nella redazione dei piani speciali di  ricostruzione  pubblica
di cui all'articolo 13, comma 2; 
    f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi
di cui all'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  con  riferimento  alla
realizzazione delle opere e dei lavori pubblici gia'  programmati  di
cui all'articolo 17. 
  4. Dal funzionamento  della  Cabina  di  coordinamento  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.