Art. 4
Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e'
istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei
territori colpiti per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa e'
composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la
presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco
metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province
interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate
dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al
presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di
coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e
ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla
rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni
trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario
alla ricostruzione:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione
e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di
ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);
d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione
delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento
dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica
di cui all'articolo 13, comma 2;
f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla
realizzazione delle opere e dei lavori pubblici gia' programmati di
cui all'articolo 17.
4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.