Art. 5
Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel
rispetto delle peculiarita' dei territori e dei contesti, per
l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di
ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati
nell'intero territorio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del
capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze
interessate dalle disposizioni ivi contenute.
3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la
determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti
disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneita' nel
monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i
dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento
casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le
finalita' eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1,
puo' adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di
specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari
straordinari.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.