Art. 5 
 
         Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 
 
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
mediante l'adozione di direttive, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o,  ove  nominata,  l'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario,  nel
rispetto  delle  peculiarita'  dei  territori  e  dei  contesti,  per
l'esercizio della  funzione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
ricostruzione con riferimento agli stati  di  ricostruzione  attivati
nell'intero territorio nazionale. 
  2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate,  su  proposta  del
capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da sancire, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla
richiesta, in sede  di  Conferenza  unificata  ovvero  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  relazione  alle  competenze
interessate dalle disposizioni ivi contenute. 
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in  allegato,  la
determinazione di procedure operative riferite agli specifici  ambiti
disciplinati,  anche  finalizzate  ad  assicurare  l'omogeneita'  nel
monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i
dati  desumibili  dai  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, per  le  esigenze  del  Dipartimento
casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Il capo del Dipartimento  Casa  Italia,  nei  limiti  e  per  le
finalita' eventualmente previsti nelle direttive di cui al  comma  1,
puo' adottare indicazioni  operative  finalizzate  all'attuazione  di
specifiche disposizioni in esse contenute  da  parte  dei  Commissari
straordinari. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante: «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.