Art. 6
Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per
le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui e'
deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede
con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come
rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Al
finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi
provvedimenti legislativi. Nel rispetto del principio di trasparenza,
la pubblicita' dei fondi di cui al primo periodo e' assicurata
mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali
interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita
presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 e' intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello
stato di emergenza, disponibili presso la contabilita' speciale
intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate
alla conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza della
popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse
finanziarie statali nonche' quelle derivanti dalle erogazioni
liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi
titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi per i quali e' deliberato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita' speciale
provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario,
subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio
sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati
informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilita'
speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi
dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nel sito internet
istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21
della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale
di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di
cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la
ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate
ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: «Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2022:
«Art. 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali). -
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la
comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, gli enti locali redigono la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione
di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui
all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo
30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di
cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di
affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza
indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro
immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in
un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»,
dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche
attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita
da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli
atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di
prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita
dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita'
di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati
nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di
trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8
e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli
effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori
pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti
istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono
resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le
Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla
piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Art. 50. - Disponibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di
esercitare i poteri di verifica e monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013:
«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
le funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all' articolo 43 del presente decreto.».