Art. 6 
 
     Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un  fondo  per
le  spese  di  funzionamento   dei   Commissari   straordinari   alla
ricostruzione. I fondi di cui al primo  periodo  sono  trasferiti  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Al
finanziamento degli interventi conseguenti agli  eventi  per  cui  e'
deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede
con l'utilizzo delle risorse del fondo  per  la  ricostruzione,  come
rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13,  comma  1.  Al
finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei  Commissari
straordinari  alla   ricostruzione   si   provvede   con   successivi
provvedimenti legislativi. Nel rispetto del principio di trasparenza,
la pubblicita' dei fondi  di  cui  al  primo  periodo  e'  assicurata
mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti  digitali
interconnessi con la piattaforma unica  della  trasparenza  istituita
presso  l'Autorita'  nazionale   anticorruzione   (ANAC)   ai   sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 
  2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 e'  intestata
apposita contabilita'  speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello
Stato, alla quale sono assegnate: 
    a) le eventuali somme residue al momento della  cessazione  dello
stato di  emergenza,  disponibili  presso  la  contabilita'  speciale
intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato  ai  sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  strettamente  finalizzate
alla conclusione delle attivita' emergenziali e di  assistenza  della
popolazione, trasferite ai sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  della
presente legge; 
    b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse
finanziarie  statali  nonche'  quelle  derivanti   dalle   erogazioni
liberali disciplinate sulla base di normativa  statale,  a  qualsiasi
titolo destinate o da  destinare  alla  ricostruzione  dei  territori
colpiti  dagli  eventi  per  i  quali  e'  deliberato  lo  stato   di
ricostruzione di rilievo nazionale. 
  3.  All'assegnazione  delle  risorse  alla  contabilita'   speciale
provvede il capo del Dipartimento Casa Italia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, su richiesta del  Commissario  straordinario,
subordinatamente   alla   verifica   dei   dati    di    monitoraggio
sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati
informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze.  Alla  rendicontazione  delle  risorse  della   contabilita'
speciale viene  data  tempestiva  e  adeguata  pubblicita'  ai  sensi
dell'articolo 42, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  14
marzo  2013,  n.  33,  mediante  pubblicazione  nel   sito   internet
istituzionale del Commissario straordinario di  cui  all'articolo  21
della presente legge. 
  4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita'  speciale
di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli  interventi  di
cui all'articolo 2, comma 4, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  fondo  per  la
ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo,  ad  eccezione
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate
ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 2022, n.  201,  recante:  «Riordino
          della disciplina dei servizi pubblici locali  di  rilevanza
          economica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  304  del
          30 dicembre 2022: 
                «Art. 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali). -
          1.  Al   fine   di   rafforzare   la   trasparenza   e   la
          comprensibilita'  degli  atti  e   dei   dati   concernenti
          l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali  di
          rilevanza  economica,   gli   enti   locali   redigono   la
          deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione
          di cui all'articolo 14, comma 3, la  deliberazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo
          30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di
          cui agli articoli 7, 8 e 9. 
                2. Gli atti di cui al comma  1,  i  provvedimenti  di
          affidamento  di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  secondo
          periodo, e il contratto di servizio sono  pubblicati  senza
          indugio  sul  sito  istituzionale  dell'ente  affidante   e
          trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla  loro
          immediata pubblicazione sul proprio portale telematico,  in
          un'apposita sezione  denominata  «Trasparenza  dei  servizi
          pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza  SPL»,
          dando evidenza della data di pubblicazione. 
                3.  I  medesimi  atti  sono  resi  accessibili  anche
          attraverso la piattaforma unica della  trasparenza  gestita
          da Anac, che costituisce punto di  accesso  unico  per  gli
          atti e i  dati  relativi  ai  servizi  pubblici  locali  di
          rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo  di
          prima pubblicazione di cui al comma 2. 
                4. Sulla piattaforma unica della trasparenza  gestita
          dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita'
          di cui al comma 3: 
                  a) gli ulteriori dati relativi ai servizi  pubblici
          locali di rilevanza economica contenuti  nella  banca  dati
          nazionale sui contratti pubblici; 
                  b)  le  rilevazioni  periodiche   in   materia   di
          trasporto pubblico locale pubblicate  dall'Osservatorio  di
          cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
                  c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8
          e  9,  nonche',  ove  disponibili,  le  informazioni  sugli
          effettivi  livelli  di  qualita'  conseguiti  dai   gestori
          pubblicati dalle  autorita'  di  settore  sui  propri  siti
          istituzionali. 
                5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono
          resi disponibili dall'ente che li produce in conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
          82 del 2005. 
                6. Gli enti locali, le  amministrazioni  statali,  le
          Regioni e le Autorita' di regolazione  hanno  accesso  alla
          piattaforma  dell'ANAC,  ai  sensi  dell'articolo  50   del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
                D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Art. 50.  -  Disponibilita'
          dei dati delle pubbliche amministrazioni, anche al fine  di
          esercitare   i   poteri   di   verifica   e    monitoraggio
          rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  25  del   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  5  aprile
          2013: 
                «Art. 42 (Obblighi di pubblicazione  concernenti  gli
          interventi  straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
          deroghe alla  legislazione  vigente).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni che adottano provvedimenti  contingibili  e
          urgenti  e   in   generale   provvedimenti   di   carattere
          straordinario in caso di  calamita'  naturali  o  di  altre
          emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali  e
          straordinarie costituite in base  alla  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, o a  provvedimenti  legislativi  di  urgenza,
          pubblicano: 
                  a) i provvedimenti  adottati,  con  la  indicazione
          espressa delle norme di legge eventualmente derogate e  dei
          motivi della deroga,  nonche'  l'indicazione  di  eventuali
          atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
                  b) i termini temporali  eventualmente  fissati  per
          l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei   provvedimenti
          straordinari; 
                  c) il costo previsto degli interventi  e  il  costo
          effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
                  d). 
                1-bis. I Commissari delegati di cui  all'articolo  5,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
          le  funzioni  di  responsabili  per  la  prevenzione  della
          corruzione di cui all'articolo 1, comma 7,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la  trasparenza
          di cui all' articolo 43 del presente decreto.».