Art. 7 
 
   Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  attraverso  il
Dipartimento  Casa  Italia,  esercita  le  funzioni   di   indirizzo,
coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio
della ricostruzione nei territori colpiti  da  eventi  calamitosi  di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e'
deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato  di  ricostruzione  di
rilievo nazionale. In tale ambito la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  esercita  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'operato di tutti i soggetti  istituzionali  competenti  per  gli
interventi di ripristino, di  riparazione  e  di  ricostruzione,  ivi
compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione». 
  2.  Presso  il  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, che la coordina, e' istituita, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei  Commissari
straordinari alla  ricostruzione,  composta  da  tutti  i  Commissari
straordinari nominati per le attivita' di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento,
al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e  buone
pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina  di
regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti  pubblici,
di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36.  Per  la
partecipazione  alla  Conferenza  ai  Commissari   straordinari   non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
    «f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione  di  rilievo
nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere
la  diffusione  dei  dati  e  delle  informazioni  nell'ambito  della
Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione». 
  4. In sede di prima applicazione del comma 1  dell'articolo  18-bis
del  decreto-legge  9  febbraio   2017,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito  dal
comma 1 del presente articolo,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' attribuito un contingente di personale  con  rapporto  di
lavoro a  tempo  indeterminato  da  destinare  al  Dipartimento  Casa
Italia, in numero non superiore a venticinque unita'  individuate,  a
domanda, in funzione  della  specificita'  delle  professionalita'  e
dell'esperienza  maturata  in  materia  di  ricostruzione,   tra   il
personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge  n.  83
del 2012, e presso  le  altre  amministrazioni  di  cui  all'articolo
67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo  decreto-legge  n.  83
del 2012, nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui
all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
all'articolo 50, comma 3, lettera a), del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229.  E'  conseguentemente  ridotta  la  dotazione  organica
dell'amministrazione    di    provenienza    e    corrispondentemente
incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con contestuale trasferimento delle relative  risorse.  Gli
oneri del differenziale retributivo derivanti  dall'applicazione  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  sono  posti   a   valere   sulle   facolta'
assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  recante:  «Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  2017,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10  aprile
          2017, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18-bis  (Realizzazione  del   progetto   "Casa
          Italia"). - 1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          attraverso  il  Dipartimento  Casa  Italia,   esercita   le
          funzioni  di  indirizzo,   coordinamento,   programmazione,
          gestione, finanziamento e monitoraggio della  ricostruzione
          nei territori  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i  quali
          e' deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  lo  stato  di
          ricostruzione di  rilievo  nazionale.  In  tale  ambito  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le  funzioni
          di  indirizzo  e  coordinamento  dell'operato  di  tutti  i
          soggetti istituzionali competenti  per  gli  interventi  di
          ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi
          i Commissari straordinari alla ricostruzione. 
                1-bis. Le funzioni di cui al comma 1  attengono  allo
          sviluppo,  all'ottimizzazione  e   all'integrazione   degli
          strumenti finalizzati alla cura e alla  valorizzazione  del
          territorio e  delle  aree  urbane  nonche'  del  patrimonio
          abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo  al  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  e  alle  altre  amministrazioni   competenti   in
          materia)) 
                2. Per garantire l'esercizio delle funzioni di cui al
          comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale
          di ruolo di livello non dirigenziale e  i  contingenti  del
          personale  di  prestito  previsti  per  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, la dotazione organica  dirigenziale
          della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata
          di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni
          di  livello  non  generale.  E'  lasciata   facolta'   alla
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  di  procedere,  in
          aggiunta  a  quanto  autorizzato  a  valere  sulle  attuali
          facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli  di
          venti unita' di personale non  dirigenziale  e  di  quattro
          unita' di personale dirigenziale di livello  non  generale,
          tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo'
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui
          al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
          2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018.  Al  relativo
          onere si provvede: 
                  a) quanto a 1.300.000 euro  per  l'anno  2017  e  a
          2.512.000 euro per  l'anno  2018,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 2.512.000 euro  a  decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2017,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 221, comma  4,  del
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:  «Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 221 (Indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio
          presso la Cabina  di  regia.  Governance  dei  servizi).  -
          (Omissis) 
                4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di: 
                  a)  effettuare  una  ricognizione  sullo  stato  di
          attuazione del codice e sulle difficolta' riscontrate dalle
          stazioni appaltanti nella fase di  applicazione,  anche  al
          fine  di  proporre  eventuali  soluzioni  correttive  e  di
          miglioramento; 
                  b) curare,  se  del  caso  con  apposito  piano  di
          azione,  la  fase  di  attuazione   del   presente   codice
          coordinando l'adozione, da parte dei  soggetti  competenti,
          di regolamenti attuativi e atti di  indirizzo,  nonche'  il
          loro ulteriore riordino in allegato  al  codice,  anche  al
          fine  di  assicurarne  la  tempestivita'  e   la   coerenza
          reciproca; 
                  c) esaminare le  proposte  di  modifiche  normative
          nella  materia  disciplinata  dal  codice   per   valutarne
          l'impatto   sulla   legislazione   vigente   e    garantire
          omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  nel
          coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore  e
          contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di
          impatto dei relativi provvedimenti; 
                  d) sovrintendere alla digitalizzazione del  sistema
          dei contratti pubblici, fermo  restando  l'esercizio  delle
          funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23; 
                  e)  promuovere  accordi,  protocolli   di   intesa,
          convenzioni, anche con associazioni private  per  agevolare
          la bancabilita' delle opere pubbliche; 
                  f) in relazione al partenariato  pubblico  privato,
          in coordinamento con il Dipartimento per la  programmazione
          e il coordinamento della politica economica, promuovere  la
          conoscenza delle nuove procedure  e  agevolarne  l'utilizzo
          tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche
          e altre societa' finanziarie; favorire il  coordinamento  e
          lo scambio di informazioni  tra  le  parti;  individuare  e
          divulgare  le  soluzioni  piu'  appropriate   a   eventuali
          problemi  applicativi  e  promuovere  la  raccolta   e   la
          diffusione dei dati che confluiscono nella banca  dati  sul
          partenariato pubblico privato ai sensi  dell'articolo  175,
          comma 7; 
                  f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione
          di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare  buone
          pratiche e  promuovere  la  diffusione  dei  dati  e  delle
          informazioni nell'ambito della  Conferenza  dei  Commissari
          straordinari alla ricostruzione. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n,  83,  recante  «Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  11  agosto
          2012: 
                «Art.    67-ter     (Gestione     ordinaria     della
          ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012,  la
          ricostruzione e ogni intervento necessario per  favorire  e
          garantire il ritorno alle normali condizioni di vita  nelle
          aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
          base del riparto di competenze previsto dagli articoli  114
          e seguenti della Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
                2. Per i fini di cui al comma 1  e  per  contemperare
          gli interessi  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni,  garantendo  gli  standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'articolo  67-bis,  comma  5,  del   presente   decreto,
          assicurano   nei   propri   siti   internet   istituzionali
          un'informazione  trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi  ed
          eseguono il controllo dei processi di  ricostruzione  e  di
          sviluppo dei  territori,  con  particolare  riferimento  ai
          profili della coerenza e della conformita'  urbanistica  ed
          edilizia  delle  opere  eseguite   rispetto   al   progetto
          approvato attraverso controlli puntuali in  corso  d'opera,
          nonche' della congruita' tecnica ed economica.  Gli  Uffici
          curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
                2-bis.  Al  fine  di   concludere   rapidamente   gli
          interventi  di   cui   all'articolo   1,   comma   3,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  gli
          aventi  diritto  devono  presentare  la  domanda   per   la
          concessione del contributo entro  il  termine  inderogabile
          del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per
          gli interventi per  i  quali  e'  necessario  accertare  un
          maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi  a
          far data dal 24  agosto  2016  nei  comuni  indicati  negli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e per quelli da  realizzare  nell'ambito  dei
          centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila,
          o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei  piani
          di ricostruzione degli stessi comuni,  gli  aventi  diritto
          devono  presentare  la  domanda  per  la  concessione   del
          contributo entro il termine inderogabile del  30  settembre
          2022, pena la  decadenza  dal  beneficio.  Il  comune  puo'
          avvalersi degli strumenti di  cui  all'articolo  67-quater,
          comma 2, lettera a). 
                3. L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del  cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
                4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
                5.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e  i
          comuni del cratere sono autorizzati,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni,  ad  assumere  a  tempo   indeterminato,   a
          decorrere dall'anno 2013, complessivamente  200  unita'  di
          personale,  previo  esperimento  di   procedure   selettive
          pubbliche, di cui fino a 128  unita'  assegnate  al  comune
          dell'Aquila  e  fino  a  72  unita'  assegnate  alle   aree
          omogenee. 
                In deroga all'articolo 4, comma 4, del  decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  l'efficacia  delle
          graduatorie formatesi all'esito delle suindicate  procedure
          selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata
          fino al 31 dicembre 2018, ed  e'  equiparata  all'efficacia
          delle  graduatorie  formatesi  all'esito  delle   procedure
          selettive di cui al  comma  6  del  presente  articolo.  In
          considerazione  delle  assunzioni  a  tempo   indeterminato
          effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e'
          incrementata  nella  misura  corrispondente  al   personale
          assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
          cui al presente comma. 
                6.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge  24
          dicembre 2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          fino a 100  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
          procedure   selettive   pubbliche.   Tale   personale    e'
          temporaneamente assegnato fino  a  50  unita'  agli  Uffici
          speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle  province
          interessate e fino a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla
          cessazione  delle  esigenze  della  ricostruzione  e  dello
          sviluppo del territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile
          2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  finalita'  connesse  a
          calamita' e  ricostruzione,  secondo  quanto  disposto  con
          apposito  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis,  della  legge   23   agosto   1988,   n.   400.   In
          considerazione delle suddette assunzioni  di  personale  e'
          corrispondentemente incrementata la dotazione organica  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  E'  fatto
          comunque  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   2   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
                7. Le procedure concorsuali di cui ai  commi  5  e  6
          sono bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione
          del   progetto   di   riqualificazione   delle    pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri. 
                8. Nell'ambito delle intese di cui al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Nella prospettiva del contenimento dei  costi  per
          le attivita' di selezione del personale di cui al comma  6,
          si puo' prevedere  nei  bandi  di  concorso  una  quota  di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 14,62.». 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  57,  comma  3,  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104  si  vedano  le  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 giugno 2012,  n.  74,  recante:  «Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° agosto 2012, n.  122,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212. 
                2. Ai fini del presente decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
                3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
                4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
                5. I presidenti delle regioni possono  avvalersi  per
          gli interventi dei sindaci  dei  comuni  e  dei  presidenti
          delle province  interessati  dal  sisma,  adottando  idonee
          modalita'   di   coordinamento   e   programmazione   degli
          interventi  stessi,  nonche'  delle   strutture   regionali
          competenti per materia. A  tal  fine,  i  Presidenti  delle
          regioni    possono    costituire     apposita     struttura
          commissariale,  composta  da  personale  dipendente   delle
          pubbliche  amministrazioni  in  posizione  di   comando   o
          distacco, nel limite di quindici unita', i cui  oneri  sono
          posti a carico delle risorse  assegnate  nell'ambito  della
          ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2. 
                5-bis. I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  50,  commi  1  -   3,   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          244 del 18 ottobre  2016,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016: 
                «Art.50 (Struttura del  Commissario  straordinario  e
          misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'
          emergenziali).   -   1.   Il   Commissario   straordinario,
          nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera  con
          piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile  in
          relazione   alle    risorse    assegnate    e    disciplina
          l'articolazione interna della struttura  anche  in  aree  e
          unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione  alle
          specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
          struttura  e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
          accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          nel caso in cui  il  trattamento  economico  accessorio  di
          provenienza   risulti   complessivamente   inferiore.    Al
          personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'  di
          amministrazione  della   Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri. 
                2. Ferma restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
          supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
                3.  Nell'ambito  del  contingente  dirigenziale  gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, di  cui  una
          incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti  percentuali  ivi  previsti.  Alla   struttura   del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun  incarico.   Le   duecentoventicinque   unita'   di
          personale di cui al comma 2 sono individuate: 
                  a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
          istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
          presente lettera e' collocato, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione
          di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
          dai   rispettivi   ordinamenti.   Per   non    pregiudicare
          l'attivita' di  ricostruzione  nei  territori  del  cratere
          abruzzese, l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
          comuni del cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per  il
          biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
          massimo di  dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
          risorse  rimborsate   dalla   struttura   del   Commissario
          straordinario per l'utilizzo del contingente  di  personale
          in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
          dalle graduatorie delle  procedure  concorsuali  bandite  e
          gestite in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
          67-ter , commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, per  le  quali  e'  disposta  la  proroga  di
          validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il  termine  di
          cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
          1997, senza che  l'amministrazione  di  appartenenza  abbia
          adottato il provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo
          stesso si intende  assentito  qualora  sia  intervenuta  la
          manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
          che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. 
                  b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
                  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
                (Omissis).».