Art. 7
Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo,
coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio
della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e'
deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli
interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi
compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».
2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la coordina, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari
straordinari nominati per le attivita' di ricostruzione di rilievo
nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento,
al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone
pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di
regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per la
partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo
nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere
la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della
Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e' attribuito un contingente di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa
Italia, in numero non superiore a venticinque unita' individuate, a
domanda, in funzione della specificita' delle professionalita' e
dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il
personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore
della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo
67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui
all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente
incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli
oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facolta'
assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante: «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa
Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le
funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione,
gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione
nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali
e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i
soggetti istituzionali competenti per gli interventi di
ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi
i Commissari straordinari alla ricostruzione.
1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo
sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli
strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del
territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio
abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e alle altre amministrazioni competenti in
materia))
2. Per garantire l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale
di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del
personale di prestito previsti per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata
di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni
di livello non generale. E' lasciata facolta' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in
aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali
facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di
venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo'
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo
onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a
2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 221, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio
presso la Cabina di regia. Governance dei servizi). -
(Omissis)
4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del codice e sulle difficolta' riscontrate dalle
stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al
fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di
miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di
azione, la fase di attuazione del presente codice
coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti,
di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonche' il
loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al
fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza
reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative
nella materia disciplinata dal codice per valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente e garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e
contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di
impatto dei relativi provvedimenti;
d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema
dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle
funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche;
f) in relazione al partenariato pubblico privato,
in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, promuovere la
conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo
tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche
e altre societa' finanziarie; favorire il coordinamento e
lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e
divulgare le soluzioni piu' appropriate a eventuali
problemi applicativi e promuovere la raccolta e la
diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175,
comma 7;
f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione
di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone
pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle
informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari
straordinari alla ricostruzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto
2012:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della
ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la
ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e
garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114
e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare
gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per la
concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per
gli interventi per i quali e' necessario accertare un
maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei
centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila,
o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani
di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto
devono presentare la domanda per la concessione del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre
2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo'
avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater,
comma 2, lettera a).
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i
comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a
decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive
pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune
dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree
omogenee.
In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure
selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata
fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure
selettive di cui al comma 6 del presente articolo. In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e'
incrementata nella misura corrispondente al personale
assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di
cui al presente comma.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche. Tale personale e'
temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla
cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello
sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a
calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In
considerazione delle suddette assunzioni di personale e'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto
comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6
sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per
le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,
si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 14,62.».
- Per i riferimenti all'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 si vedano le note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, recante: «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
- Si riporta l'articolo 50, commi 1 - 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016:
«Art.50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter , commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
(Omissis).».