Art. 2 
        Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie 
                     verso i consumatori finali 
 
  1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi  d'imposta  2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e  2025,  i  soggetti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I soggetti». 
 
 
          Note all'articolo 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge   23   ottobre   2018,   n.   119    recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   17
          dicembre 2018, n. 136 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione  in  tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -
          1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema  tessera
          sanitaria, ai fini  dell'elaborazione  della  dichiarazione
          dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,  e
          dei relativi decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
          delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con  riferimento
          alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».