Art. 2
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
verso i consumatori finali
1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite
dalle seguenti: «I soggetti».
Note all'articolo 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 come modificato dal presente decreto:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e
dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».