Art. 3
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli
elettrici
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e
regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli
tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.».
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all'articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le
parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter».
4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».
Note all'articolo 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e
regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei
veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento
(UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 settembre 2023, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le
modalita' con cui garantire la sicurezza e
l'inalterabilita' dei dati.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati nonche' la piena integrazione e
interazione del processo di registrazione dei corrispettivi
con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo
strumento hardware o software mediante il quale sono
accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato allo
strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati,
in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati
dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti elettronici
giornalieri.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte
di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.27 41
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 28
31 42
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Il testo degli articoli 6, commi da 1 a 2-bis e 11,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 del 08 gennaio 1998, come modificato dal presente
articolo:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa del
settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei
corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia,
quando la violazione non rileva neppure ai fini della
determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se le violazioni consistono nella mancata o non
tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al
settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo
non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 nei termini previsti.
Omissis.».
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei
periodi precedenti si applicano anche nei casi di
violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione
dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 31, commi da 1 a 3
e 36, comma 6, del citato decreto legislativo 5 novembre
2024, n. 173:
«Art. 31 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70
per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei
corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia,
quando la violazione non rileva neppure ai fini della
determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis,
1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento
dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o
trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di
cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo
comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui
al terzo periodo si applica anche in caso di omessa
verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, nei termini previsti.
Omissis.».
«Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Omissis.».