Art. 3 
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle  ricariche  dei  veicoli
                              elettrici 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.   In   considerazione   delle   peculiarita'   tecniche   e
regolamentari che caratterizzano la ricarica  elettrica  dei  veicoli
tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  13  settembre  2023,  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per  la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei
corrispettivi di cui  al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  con  cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.». 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato  nel  termine  di
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo,  dopo  le  parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; 
    b) all'articolo 11, comma 2-quinquies,  primo  periodo,  dopo  le
parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter». 
  4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31, comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; 
    b) all'articolo 36, comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter». 
 
          Note all'articolo 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  recante:  «Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
          d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23», come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  2  (Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche  e
          regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica  dei
          veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al  Regolamento
          (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
          13  settembre  2023,  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita'   con    cui    garantire    la    sicurezza    e
          l'inalterabilita' dei dati. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei  dati  nonche'  la  piena  integrazione  e
          interazione del processo di registrazione dei corrispettivi
          con il processo di pagamento elettronico. A tale  fine,  lo
          strumento  hardware  o  software  mediante  il  quale  sono
          accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato  allo
          strumento mediante il quale sono registrati e  memorizzati,
          in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata,  i  dati
          dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti  elettronici
          giornalieri. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. La  memorizzazione  elettronica
          di cui ai commi 1 e  2  e,  a  richiesta  del  cliente,  la
          consegna dei documenti di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
          effettuata   non   oltre   il   momento    dell'ultimazione
          dell'operazione. 
              5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          che adottano sistemi evoluti di incasso,  attraverso  carte
          di  debito  e  di  credito  e  altre  forme  di   pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1  e
          2 del presente articolo. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
              6. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          «nell'anno» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri  di
          cui al comma 1 sono trasmessi  telematicamente  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  dodici   giorni   dall'effettuazione
          dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Restano  fermi   gli   obblighi   di   memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo  semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per  gli
          altri soggetti, le  sanzioni  previste  dagli  articoli  6,
          comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12,  commi
          2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,
          non si applicano in caso  di  trasmissione  telematica  dei
          dati relativi ai corrispettivi giornalieri  entro  il  mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto.27 41 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero  in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta'  dell'interessato.  28
          31 42 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Al credito d'imposta di cui al presente comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo  e'
          consentito a decorrere dalla prima  liquidazione  periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in  cui
          e' stata registrata  la  fattura  relativa  all'acquisto  o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              - Il testo degli articoli 6, commi da 1 a 2-bis  e  11,
          comma 2-quinquies,  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, recante: «Riforma delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 133,  lettera  q),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 5 del 08 gennaio  1998,  come  modificato  dal  presente
          articolo: 
              «Art.  6  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
          settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore  a  quella  dovuta.  La
          sanzione e' dovuta nella misura da euro 250  a  euro  2.000
          quando  la  violazione  non  ha   inciso   sulla   corretta
          liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei
          corrispettivi non documentati o non  registrati.  Tuttavia,
          quando la violazione  non  rileva  neppure  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito   si   applica   la   sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo  2,  commi  1,
          1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
          127, se  le  violazioni  consistono  nella  mancata  o  non
          tempestiva  memorizzazione  o  trasmissione,  ovvero  nella
          memorizzazione o trasmissione con  dati  incompleti  o  non
          veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al
          settanta per cento dell'imposta corrispondente  all'importo
          non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
          adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione  degli  stessi  strumenti
          nei  termini  legislativamente  previsti  si   applica   la
          sanzione amministrativa  da  euro  250  a  euro  2.000.  La
          sanzione di cui al terzo periodo si applica anche  in  caso
          di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127 nei termini previsti. 
              Omissis.». 
              «Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei  dati.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              2-ter. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati. 
              2-quater. Per l'omissione o l'errata  trasmissione  dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127, si applica la sanzione amministrativa di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1°  luglio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,  e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472. 
              2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
          per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
          127,  se  la  violazione  non  ha  inciso  sulla   corretta
          liquidazione  del   tributo,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  di  euro  100  per  ciascuna  trasmissione,
          comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per  ciascun
          trimestre.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le  disposizioni  dei
          periodi  precedenti  si  applicano  anche   nei   casi   di
          violazione degli obblighi di memorizzazione o  trasmissione
          dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2,  comma  3,
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 31, commi da 1 a 3
          e 36, comma 6, del citato decreto  legislativo  5  novembre
          2024, n. 173: 
              «Art.  31  (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati e' punito con sanzione  amministrativa  del  70
          per  cento   dell'imposta   relativa   all'imponibile   non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore  a  quella  dovuta.  La
          sanzione e' dovuta nella misura da euro 250  a  euro  2.000
          quando  la  violazione  non  ha   inciso   sulla   corretta
          liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del 5 per  cento  dei
          corrispettivi non documentati o non  registrati.  Tuttavia,
          quando la violazione  non  rileva  neppure  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito   si   applica   la   sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis,
          1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se le violazioni consistono nella mancata o non  tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per  cento
          dell'imposta corrispondente all'importo non  memorizzato  o
          trasmesso. Salve le procedure alternative  adottate  con  i
          provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma  4,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la  sanzione  di
          cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato  o
          irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo
          comma 4. Se non constano omesse  annotazioni,  in  caso  di
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione   degli   stessi   strumenti    nei    termini
          legislativamente   previsti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui
          al terzo  periodo  si  applica  anche  in  caso  di  omessa
          verificazione   degli   strumenti   tecnologici   di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, nei termini previsti. 
              Omissis.». 
              «Art.  36  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis 
              6. Per l'omessa o tardiva trasmissione  ovvero  per  la
          trasmissione  con  dati  incompleti  o  non  veritieri  dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
          127,  se  la  violazione  non  ha  inciso  sulla   corretta
          liquidazione  del   tributo,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  di  euro  100  per  ciascuna  trasmissione,
          comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per  ciascun
          trimestre. Non si applica l'articolo 13. 
              Omissis.».