Art. 4
Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica
per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilita' della
dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari
di partita IVA
1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Dal 2026 le
certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente
redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti
nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per
le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti.».
2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A
decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente
comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di
ciascun anno.».
Note all'articolo 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante: «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07 settembre
1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 65
di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile e
il 31 ottobre di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo63 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel
2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti
esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di
lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o
professione abituale sono trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Dal 2026 le certificazioni di cui al comma
6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di
arte o professione abituale ovvero provvigioni per le
prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse
in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. La trasmissione in via
telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter,
contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo'
avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per
sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.61
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i
soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi,
comunque denominati, ai contribuenti che applicano il
regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime
fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter,
6-quater e 6-quinquies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). - 1.
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle
entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale,
utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno
precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi
differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A
decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al
presente comma viene resa disponibile telematicamente entro
il 20 maggio di ciascun anno. Con riferimento agli oneri
indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai
soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con
l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui
al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e
1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente,
mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un
centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma
1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del
lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili abilitati allo svolgimento
dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la
dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa
disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno
degli altri soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli
da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche'
dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli
altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata resa disponibile in via telematica
dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al
contribuente la propria dichiarazione precompilata.
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate
rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le
informazioni in proprio possesso, che possono essere
confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali
informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area
riservata del sito internet della predetta Agenzia,
mediante un percorso semplificato e guidato. I dati
confermati o modificati vengono riportati in via automatica
nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo'
presentare direttamente in via telematica.
Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese
disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di
cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente, a
decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli
anni successivi, di accedere ai dati da confermare o
modificare.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
un professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto.».