Art. 4 
Modifica dei termini per la trasmissione della  certificazione  unica
  per i redditi di lavoro autonomo  e  per  la  disponibilita'  della
  dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti  titolari
  di partita IVA 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite  dalle
seguenti: «Nel 2025»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Dal  2026  le
certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter  contenenti  esclusivamente
redditi che derivano da prestazioni  di  lavoro  autonomo  rientranti
nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni  per
le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia,  di  mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio   e   di
procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti.». 
  2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «A
decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui  al  presente
comma viene resa disponibile telematicamente entro il  20  maggio  di
ciascun anno.». 
 
          Note all'articolo 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,
          recante:   «Regolamento   recante    modalita'    per    la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma  136,  della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07 settembre
          1998, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'articolo
          1, comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 65
          di ciascun anno. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile  e
          il 31 ottobre di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo63 dell'anno successivo a quello in cui le somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo
          a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel
          2025 le certificazioni di cui  al  comma  6-ter  contenenti
          esclusivamente  redditi  che  derivano  da  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  rientranti  nell'esercizio  di   arte   o
          professione  abituale  sono  trasmesse  in  via  telematica
          all'Agenzia delle  entrate  entro  il  31  marzo  dell'anno
          successivo a quello in cui le somme e i valori  sono  stati
          corrisposti. Dal 2026 le certificazioni  di  cui  al  comma
          6-ter contenenti esclusivamente  redditi  che  derivano  da
          prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di
          arte o  professione  abituale  ovvero  provvigioni  per  le
          prestazioni  non  occasionali  inerenti   a   rapporti   di
          commissione, di agenzia, di mediazione,  di  rappresentanza
          di commercio e di procacciamento di affari  sono  trasmesse
          in via telematica all'Agenzia delle  entrate  entro  il  30
          aprile dell'anno successivo a quello in cui le  somme  e  i
          valori sono  stati  corrisposti.  La  trasmissione  in  via
          telematica delle certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
          mediante la dichiarazione precompilata di cui  all'articolo
          1 del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,  puo'
          avvenire  entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
          trasmissioni in via  telematica  effettuate  ai  sensi  del
          presente comma sono equiparate a  tutti  gli  effetti  alla
          esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
          comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva  o  errata
          si applica la sanzione di cento euro  in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  12,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000  per
          sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dai  termini  previsti  nel
          primo e nel terzo periodo, la  sanzione  e'  ridotta  a  un
          terzo, con un massimo di euro 20.000. 
              6-quinquies.1.   Nei   casi   di   tardiva   o   errata
          trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
          valori corrisposti per i  periodi  d'imposta  dal  2015  al
          2017, non si fa luogo all'applicazione  della  sanzione  di
          cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
          certificazione e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno  successivo  al  termine  indicato  dal  primo
          periodo del medesimo comma 6-quinquies. 
              6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 3, comma 3.61 
              6-septies. A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2024,  i
          soggetti indicati al comma 1  che  corrispondono  compensi,
          comunque  denominati,  ai  contribuenti  che  applicano  il
          regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
          della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  ovvero  il  regime
          fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1  e  2,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono
          esonerati  dagli  adempimenti  previsti  dai  commi  6-ter,
          6-quater e 6-quinquies.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.   175,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). -  1.
          A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia  delle
          entrate,  utilizzando  le   informazioni   disponibili   in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   puo'   essere   accettata   o
          modificata. 
              1-bis. A  decorrere  dal  2024,  in  via  sperimentale,
          utilizzando le informazioni e i dati indicati al  comma  1,
          l'Agenzia delle entrate rende disponibile  telematicamente,
          entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  la  dichiarazione
          precompilata  relativa  ai   redditi   prodotti   nell'anno
          precedente anche alle persone fisiche titolari  di  redditi
          differenti da  quelli  indicati  al  medesimo  comma  1.  A
          decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui  al
          presente comma viene resa disponibile telematicamente entro
          il 20 maggio di ciascun anno. Con  riferimento  agli  oneri
          indicati  nella  dichiarazione  precompilata  forniti   dai
          soggetti  terzi  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 5 del presente decreto. 
              2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
          di monitoraggio,  riceve  e  gestisce  i  dati  dei  flussi
          informativi   utili   per    la    predisposizione    della
          dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
          qualita' e la tempestivita' della trasmissione,  anche  con
          l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
          precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di  cui
          al comma 1. 
              3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi  1  e
          1-bis, e' resa disponibile  direttamente  al  contribuente,
          mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
          conferendo apposita delega, tramite  il  proprio  sostituto
          d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero  tramite  un
          centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, o un iscritto nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro o in  quello  dei  dottori  commercialisti  e  degli
          esperti    contabili     abilitati     allo     svolgimento
          dell'assistenza  fiscale.  A   decorrere   dal   2025,   la
          dichiarazione precompilata di cui al comma  1-bis  e'  resa
          disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite  uno
          degli  altri   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica delle  dichiarazioni,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli  articoli
          da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal  relativo  decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,  nonche'
          dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate,  sentita   l'Autorita'   Garante   per   la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          modalita' tecniche per consentire al  contribuente  o  agli
          altri soggetti autorizzati di accedere  alla  dichiarazione
          precompilata   resa   disponibile   in    via    telematica
          dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono   altresi'   individuati
          eventuali sistemi alternativi per  rendere  disponibile  al
          contribuente la propria dichiarazione precompilata. 
              3-bis. In via  sperimentale,  l'Agenzia  delle  entrate
          rende disponibili al contribuente, in  modo  analitico,  le
          informazioni  in  proprio  possesso,  che  possono   essere
          confermate  o  modificate.  A  decorrere  dal   2024   tali
          informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
          titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita  area
          riservata  del  sito  internet  della   predetta   Agenzia,
          mediante  un  percorso  semplificato  e  guidato.  I   dati
          confermati o modificati vengono riportati in via automatica
          nella dichiarazione dei redditi, che il  contribuente  puo'
          presentare     direttamente     in     via      telematica.
          Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
          possesso   dell'amministrazione   finanziaria   sono   rese
          disponibili anche per il tramite dei soggetti  delegati  di
          cui al comma 3, che possono confermarli  o  modificarli  ai
          fini della presentazione della dichiarazione  dei  redditi.
          Con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  sentito  il  Garante
          per la protezione dei dati personali, sono  individuate  le
          modalita'  tecniche  per  consentire  al  contribuente,   a
          decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3,  negli
          anni successivi,  di  accedere  ai  dati  da  confermare  o
          modificare. 
              4.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  presentare   la
          dichiarazione dei redditi autonomamente  compilata  con  le
          modalita'  ordinarie.  In  caso  di   presentazione   della
          dichiarazione  dei  redditi  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 13 del decreto del Ministro delle  finanze  31
          maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
          un professionista di  cui  al  comma  3,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis,  e  6
          del presente decreto.».