Art. 5
Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle
spese sanitarie
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 12 - (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria
dei dati relativi alle spese sanitarie) - 1. I soggetti tenuti
all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi
al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale,
entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
Note all'articolo 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 12 (Termine annuale di invio al Sistema Tessera
Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie). - 1. I
soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al
Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte
dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata, a partire dai dati relativi al 2025,
provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale,
entro il termine stabilito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.».