Art. 5 
Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi  alle
                           spese sanitarie 
 
  1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.  1,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 - (Termine annuale di invio al Sistema  Tessera  Sanitaria
dei dati relativi alle  spese  sanitarie)  -  1.  I  soggetti  tenuti
all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
per la predisposizione da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  della
dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai  dati  relativi
al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con  cadenza  annuale,
entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze.». 
 
          Note all'articolo 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 12 (Termine annuale di invio al  Sistema  Tessera
          Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie). -  1.  I
          soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al
          Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione  da  parte
          dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei  redditi
          precompilata,  a  partire  dai  dati  relativi   al   2025,
          provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza  annuale,
          entro  il  termine  stabilito  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».