Art. 6
Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti
forfetari che effettuano acquisti intracomunitari
1. All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis)
versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i
quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei trimestri solari».
Note all'articolo 6:
- Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dal presente decreto:
«58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e-bis)
versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi
per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli
intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a
ciascuno dei trimestri solari.».