Art. 6 
Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte  dei  soggetti
          forfetari che effettuano acquisti intracomunitari 
 
  1. All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  e-bis)
versano l'imposta relativa agli acquisti di  beni  o  servizi  per  i
quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16  del  secondo  mese
successivo a ciascuno dei trimestri solari». 
 
          Note all'articolo 6: 
              - Si riporta il testo del comma  54,  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «58.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
          contribuenti di cui al  comma  54:  a)  non  esercitano  la
          rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, per le operazioni  nazionali;  b)
          applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
          41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  c)  applicano  agli
          acquisti di beni intracomunitari l'articolo  38,  comma  5,
          lettera c), del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  d)  applicano  alle
          prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
          rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; e) applicano  alle  importazioni,
          alle esportazioni e alle operazioni ad esse  assimilate  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
          della   facolta'   di   acquistare    senza    applicazione
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
          c), e secondo comma, del medesimo  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   633   del   1972,   e   successive
          modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
          contribuenti di cui al comma  54  non  hanno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
          o addebitata sugli acquisti ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni;  e-bis)
          versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o  servizi
          per i quali si rende applicabile l'inversione contabile  di
          cui  all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  compresi   quelli
          intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo  a
          ciascuno dei trimestri solari.».