IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure
urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale
degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
interesse strategico nazionale»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad
assicurare la continuita' produttiva e occupazionale degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione
degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico
nazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello
specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per
le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno
degli occupati in gruppi di imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva
degli stabilimenti ex ILVA
1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere
gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e
continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della
societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui
al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, puo' procedere
direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su
richiesta dell'organo commissariale, a Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di
destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di
interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi
e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di
cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in
deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.