Art. 2
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del
preridotto
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione
agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «La societa'» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno
necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti
rinnovabili,» sono soppresse;
b) al settimo periodo, le parole: «, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili,» sono soppresse;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a
quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione
dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.».