Art. 2 
 
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la  produzione  del
                             preridotto 
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine  di  dare  attuazione
agli  interventi»  a:  «Comunicazione   della   Commissione   europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La societa'» e le parole: «con  derivazione  dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili,» sono soppresse; 
    b)  al  settimo  periodo,   le   parole:   «,   con   derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili,» sono soppresse; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  alternativa  a
quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo puo'  procedere  alla  realizzazione  e  alla  gestione
dell'impianto  mediante  selezione  di   socio   privato   ai   sensi
dell'articolo  17  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175.».