Art. 3
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse
strategico nazionale
1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro,
localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonche' per
quelli localizzati nelle aree esterne purche' correlati alla
funzionalita' dello stabilimento, l'investitore puo' chiedere
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e
seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine,
l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy
il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede
ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n.
104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in
Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al
medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli
investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali
sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.