Art. 3 
 
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di  interesse
                        strategico nazionale 
 
  1.  Per  gli  investimenti,  superiori  ai  50  milioni  di   euro,
localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva,  nonche'  per
quelli  localizzati  nelle  aree  esterne  purche'   correlati   alla
funzionalita'  dello  stabilimento,   l'investitore   puo'   chiedere
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi  3  e
seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.  136.  A  tal  fine,
l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy
il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario  si  procede
ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13  del  decreto-legge  n.
104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy. Il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy  affida  al
medesimo commissario il compito  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione  di  tutti  gli
investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i  quali
sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.