Art. 5 
 
Misure urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria  delle
                       grandi imprese in crisi 
 
  1.  Quando  il  commissario  straordinario  promuove  l'azione   di
risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o  di
accertamento del mancato verificarsi  degli  effetti  traslativi  del
contratto di  vendita  dei  complessi  aziendali,  l'acquirente  puo'
cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le  forme
stabilite nel comma 2 del presente articolo,  senza  incorrere  nella
violazione dell'obbligo  previsto  dall'articolo  63,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  2. La cessione del contratto  e'  consentita  in  caso  di  offerta
irrevocabile di  acquisto  presentata  da  altra  impresa,  anche  in
controllo pubblico, contenente la dichiarazione di  voler  subentrare
nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli
obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche'  in
quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n.  270  del
1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore  all'ottanta
per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre  alle  eventuali  somme
corrispondenti  agli   investimenti   effettuati   dal   cedente,   e
all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli
obblighi assunti. 
  3. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del  made
in Italy e l'autorizzazione  costituisce  condizione  sospensiva  del
contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al  Piano
industriale a condizione che le stesse  non  determinino  conseguenze
pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali. 
  4.  Se  l'acquirente  rifiuta  ingiustificatamente   l'offerta   il
commissario straordinario puo'  integrare  la  domanda  chiedendo  il
risarcimento  degli   ulteriori   danni   derivanti   dalla   mancata
accettazione. 
  5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione
della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma  1
e alle  eventuali  domande  accessorie.  In  tal  caso  le  eventuali
garanzie  concesse  dall'originario  acquirente  in  relazione   alla
realizzazione del piano industriale non sono escusse dal  commissario
straordinario.