Art. 5
Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi
1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di
risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di
accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del
contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente puo'
cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le forme
stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella
violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. La cessione del contratto e' consentita in caso di offerta
irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in
controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare
nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli
obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche' in
quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del
1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore all'ottanta
per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme
corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e
all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli
obblighi assunti.
3. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del made
in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del
contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano
industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze
pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.
4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta il
commissario straordinario puo' integrare la domanda chiedendo il
risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata
accettazione.
5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione
della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1
e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali
garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla
realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario
straordinario.