Art. 5
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV
Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere
sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
per le disabilita', sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP),
e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita'
e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento
dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il
Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o
in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto
del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu' programmi
dettagliati di interventi da realizzare, nonche' delle attivita' agli
stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento
nonche' all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di
gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione
alle competenze attribuitegli, puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione
Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31;
b) curare o supportare l'attivita' di appalto per lavori, servizi
e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle
attuali attivita' in corso e considerare misure di coordinamento e
semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche
attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Societa'
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di
committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le
stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei
diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita' e
dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma
dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato
delle attivita', promuovere le opportune iniziative di impulso e
coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei
progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una
somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la
tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonche'
una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle
esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle
competizioni sportive. Il Commissario straordinario puo', mediante
ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali
paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attivita'
ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
e' riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina
di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro
66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi
degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul
bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con
riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e' autorizzata
una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario
straordinario puo' essere destinatario del riparto dei fondi di cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al
fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina
2026». Il Commissario straordinario e', altresi', destinatario degli
stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di
candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti
territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario
invia all'Autorita' di Governo competente in materia di sport una
relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di
euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui
all'articolo 8, comma 1.
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al
presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse
disponibili destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.