Art. 5 
 
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo  svolgimento  dei  XIV
Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» 
 
  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere
sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto  con  il  Ministro
per le disabilita', sentito il Comitato italiano  paralimpico  (CIP),
e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto  responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita'
e degli interventi necessari all'organizzazione  e  allo  svolgimento
dei  XIV  Giochi  paralimpici  invernali  «Milano-Cortina  2026».  Il
Commissario straordinario,  se  dipendente  pubblico,  e'  collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa  o
in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto
del collocamento fuori ruolo, e'  reso  indisponibile  per  tutta  la
durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. 
  2. Il  Commissario  straordinario  propone  uno  o  piu'  programmi
dettagliati di interventi da realizzare, nonche' delle attivita' agli
stessi funzionali, con riferimento alla logistica e  all'allestimento
nonche' all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei  siti  di
gara di Milano, Cortina  e  Tesero,  da  approvare  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di  sport.  Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto
previsto dai programmi, il Commissario  straordinario,  in  relazione
alle competenze attribuitegli, puo': 
    a)   subentrare   nei   rapporti   giuridici   della   Fondazione
Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio  2020,
n. 31; 
    b) curare o supportare l'attivita' di appalto per lavori, servizi
e forniture per i  Giochi  paralimpici,  valutare  i  riflessi  sulle
attuali attivita' in corso e considerare misure  di  coordinamento  e
semplificazione  per  accelerarne  l'iter  di   approvazione,   anche
attraverso l'intervento di Sport e Salute  S.p.A.  o  della  Societa'
Infrastrutture Milano  Cortina  2020-2026  S.p.A.  come  centrali  di
committenza; 
    c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con  le
stazioni appaltanti apposite convenzioni  per  la  realizzazione  dei
diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi; 
    d)  stabilire   forme   di   monitoraggio   delle   attivita'   e
dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle  del  programma
dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni  sullo  stato
delle attivita', promuovere le  opportune  iniziative  di  impulso  e
coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei
progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori. 
  3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una
somma pari  a  un  massimo  di  euro  148.880.000  per  garantire  la
tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2,  nonche'
una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per  far  fronte  alle
esigenze di carattere logistico  necessarie  allo  svolgimento  delle
competizioni sportive. Il Commissario  straordinario  puo',  mediante
ordinanza motivata, agire anche in  deroga  a  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea,  della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
  4.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al termine  dei  Giochi  invernali
paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attivita'
ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
e' riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina
di cui al  comma  1,  in  misura  non  superiore  a  quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi  di  euro
66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi
degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a  valere  sul
bilancio autonomo della Presidenza del consiglio  dei  ministri,  con
riferimento alle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  261,  della
legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3  e'  autorizzata
una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno  2025.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il  Commissario
straordinario puo' essere destinatario del riparto dei fondi  di  cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n.  207,  al
fine di contribuire al finanziamento  delle  esigenze  connesse  allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali  «Milano  -  Cortina
2026». Il Commissario straordinario e', altresi', destinatario  degli
stanziamenti  economici  previsti  per  l'evento   dal   dossier   di
candidatura  di  «Milano  Cortina   2026»   a   carico   degli   enti
territoriali. Con cadenza trimestrale  il  Commissario  straordinario
invia all'Autorita' di Governo competente in  materia  di  sport  una
relazione contenente la rendicontazione  delle  spese  effettuate  in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo. 
  6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di
euro per l'anno 2025, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  632,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui
all'articolo 8, comma 1. 
  7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di  cui  al
presente  articolo  si  applica  l'articolo  3,  comma  12-ter,   del
decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  8. Per l'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al  Commissario  straordinario  su  cui   confluiscono   le   risorse
disponibili destinate  per  ciascuna  annualita'  alla  realizzazione
degli interventi di cui al comma 3, alle  spese  di  funzionamento  e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.