Art. 6 
 
Misure urgenti in materia  di  organi  di  giustizia  sportiva  e  di
                      contrasto al match fixing 
 
  1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,  dopo  il
comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita'
amministrative competenti devono  darne  comunicazione  alla  Procura
Generale  dello  Sport  presso  il  CONI,  organismo  preposto   alle
attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita'  inquirenti  e
requirenti svolte dalle procure federali. 
    3-ter.  La  Procura  Generale  dello  Sport  puo'  chiedere  alle
competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni
interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti
gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti  tesserati
o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3,  le  amministrazioni,
ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i
dati anagrafici dei titolari dei conti di  gioco  utilizzati  per  le
manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della
riconducibilita'  ai  soggetti  tesserati  o  affiliati.  La  Procura
Generale  dello  Sport,  ricevute  le  informazioni   richieste,   le
trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. 
    3-quater.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   provvede
all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter,  previo
ricevimento da parte della Procura Generale dello  Sport  dell'elenco
dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»