Art. 6
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di
contrasto al match fixing
1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il
comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita'
amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura
Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle
attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e
requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle
competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni
interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti
gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati
o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni,
ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i
dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le
manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della
riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura
Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le
trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede
all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo
ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco
dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»