Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decreto-legge»:  il  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; 
    b) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'; 
    d) «Direzione generale»: la Direzione generale per  la  giustizia
di  comunita'  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita'; 
    e) «elenco»: l'elenco di cui  al  comma  1  dell'articolo  8  del
decreto-legge 4 luglio 2024,  n.  92,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; 
    f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo  8
del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con  modificazioni
dalla legge 8 agosto  2024,  n.  112,  finalizzato  ad  acquisire  le
manifestazioni  d'interesse  degli  enti  gestori   delle   strutture
residenziali; 
    g)  «strutture  residenziali»:  le  strutture  che   garantiscono
un'idonea accoglienza residenziale,  lo  svolgimento  di  servizi  di
assistenza, la  riqualificazione  professionale  e  il  reinserimento
socio-lavorativo  dei  soggetti  residenti,   compresi   quelli   con
problematiche derivanti da dipendenza o  disagio  psichico,  che  non
richiedono il trattamento in  apposite  strutture  riabilitative,  ai
sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n.
92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; 
    h)  «enti  gestori»:  gli  enti  che  gestiscono   le   strutture
residenziali di cui alla lettera g); 
    i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura  penale
di comunita' collocata nelle strutture di cui alla lettera g); 
    l) «equipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione
e   trattamento,   deputato   alla   compilazione    del    programma
individualizzato di trattamento per  il  condannato,  presieduto  dal
direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti  che
hanno svolto le attivita' di osservazione indicate  nell'articolo  28
del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge  4
          luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230 
                «Art.  28   (Espletamento   dell'osservazione   della
          personalita').  -  1.  L'osservazione   scientifica   della
          personalita' e' espletata, di  regola,  presso  gli  stessi
          istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. 
                2. Quando si ravvisa la  necessita'  di  procedere  a
          particolari approfondimenti, i soggetti da  osservare  sono
          assegnati, su motivata proposta della direzione, ai  centri
          di osservazione. 
                3. L'osservazione e' condotta da personale dipendente
          dall'amministrazione e, secondo le  occorrenze,  anche  dai
          professionisti  indicati  nel  secondo   e   quarto   comma
          dell'articolo 80 della legge. 
                4. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto  la
          responsabilita' del  direttore  dell'istituto  e  sono  dal
          medesimo coordinate.».