Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita';
d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia
di comunita' del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita';
e) «elenco»: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 8
del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le
manifestazioni d'interesse degli enti gestori delle strutture
residenziali;
g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono
un'idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di
assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento
socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con
problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non
richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n.
92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture
residenziali di cui alla lettera g);
i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale
di comunita' collocata nelle strutture di cui alla lettera g);
l) «equipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione
e trattamento, deputato alla compilazione del programma
individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal
direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che
hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 28
del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230
«Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della
personalita'). - 1. L'osservazione scientifica della
personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi
istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a
particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono
assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri
di osservazione.
3. L'osservazione e' condotta da personale dipendente
dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma
dell'articolo 80 della legge.
4. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la
responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal
medesimo coordinate.».