Art. 2 
Classificazione dei  comuni  montani  e  delega  al  Governo  per  il
         riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi 
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla  base
dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  i
criteri per la classificazione dei comuni montani  che  costituiscono
le zone montane  e  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  della
presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai
fini della proposta del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie di cui al primo periodo, il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
svolge apposita istruttoria tecnica anche con  la  collaborazione  di
sei esperti, designati  dalla  Conferenza  unificata  sulla  base  di
criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa  i
diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Agli  esperti
nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi,  gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di  spese  e
dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al  primo  periodo
definisce contestualmente l'elenco dei comuni  montani.  In  caso  di
fusione di un comune classificato come  montano  con  un  comune  non
classificato  come  montano,  il  comune  risultante  dalla   fusione
conserva la classificazione di comune montano solo ove  esso  rientri
nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.  In  caso
di scissione di un comune classificato come montano  in  due  o  piu'
comuni, i comuni risultanti dalla scissione  sono  classificati  come
montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal  decreto
di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni  si
provvede, ove necessario e sulla base dei  dati  forniti  dall'ISTAT,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  entro
il 30 settembre di ogni anno e  con  efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio dell'anno successivo. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, sentiti  i  Ministri  interessati,  sulla  base  dei  dati
forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco
dei comuni montani di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  dei
comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV
e V della presente legge, sulla base dell'adeguata  ponderazione  dei
parametri  geomorfologici  di  cui  al  comma  1   e   di   parametri
socioeconomici, che tengono  conto  delle  specificita'  e  finalita'
delle suddette misure. Ai fini della proposta del  Ministro  per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie  di  cui  al  primo  periodo,  il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica  anche
con  la  collaborazione  degli  esperti  designati  dalla  Conferenza
unificata  di  cui  al  comma  1.  Il  medesimo   decreto   definisce
contestualmente uno o piu' elenchi  dei  comuni  montani  destinatari
delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione,  il
decreto e' adottato entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 1 ed e' successivamente aggiornato
con cadenza almeno triennale. 
  3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi  e  per
gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure
previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli
articoli 38 e seguenti del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  nonche'  ai  fini  dell'esenzione  dall'imposta  municipale
propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei  comuni  montani  ai
sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive
discipline di settore. 
  4. Ferme restando le misure  agevolative  previste  dalla  presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per il riordino delle  ulteriori  agevolazioni,  comunque
denominate, previste in favore dei comuni  montani,  sulla  base  del
seguente criterio direttivo: riordinare, integrare  e  coordinare  la
normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura  fiscale
in favore dei comuni montani, al fine di  renderla  coerente  con  la
nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. 
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 e' adottato su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con
i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, delle imprese e  del  made  in  Italy,  per  le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  del  turismo,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo
e'  trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, invia alle Camere  una  relazione  contenente
adeguata motivazione. 
  6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  4  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Lo schema del decreto legislativo di  cui  al  comma  5  e'
corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  che  dia  conto  della
neutralita' finanziaria del medesimo  ovvero  dei  nuovi  o  maggiori
oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora il decreto legislativo  determini  nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino  compensazione  al  suo  interno,  il  medesimo
decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del comma 758,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante; «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: 
                «758. Sono esenti  dall'imposta  i  terreni  agricoli
          come di seguito qualificati: 
                  a) posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
          agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 99 del 2004,  indipendentemente  dalla  loro
          ubicazione; 
                  b) ubicati nei comuni delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale  a
          proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile; 
                  d)  ricadenti  in  aree  montane   o   di   collina
          delimitate  ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge   27
          dicembre 1977, n. 984, sulla base dei  criteri  individuati
          dalla circolare del Ministero delle finanze  n.  9  del  14
          giugno 1993, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  53
          alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993, n. 141.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196  recante:  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: 
                «Art. 17.  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          Omissis 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. 
                Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
          complessita' della  materia  trattata,  non  sia  possibile
          procedere  alla  determinazione  degli  effetti  finanziari
          derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
          stessi e' effettuata al momento dell'adozione  dei  singoli
          decreti  legislativi.  I  decreti  legislativi  dai   quali
          derivano  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
          A ciascuno schema di decreto legislativo  e'  allegata  una
          relazione tecnica, predisposta ai sensi del  comma  3,  che
          da'  conto  della  neutralita'  finanziaria  del   medesimo
          decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
          e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle amministrazioni pubbliche, contenute nella  Decisione
          di   cui   all'articolo   10   ed   eventuali    successivi
          aggiornamenti. 
                Omissis.».