Art. 2
Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il
riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base
dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono
le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della
presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai
fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di
sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di
criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i
diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti
nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e
dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo
definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di
fusione di un comune classificato come montano con un comune non
classificato come montano, il comune risultante dalla fusione
conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri
nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso
di scissione di un comune classificato come montano in due o piu'
comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come
montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto
di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si
provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro
il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco
dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei
comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV
e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei
parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri
socioeconomici, che tengono conto delle specificita' e finalita'
delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche
con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce
contestualmente uno o piu' elenchi dei comuni montani destinatari
delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il
decreto e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 ed e' successivamente aggiornato
con cadenza almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per
gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure
previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli
articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, nonche' ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai
sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive
discipline di settore.
4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque
denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del
seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la
normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale
in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la
nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 e' adottato su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo
e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente
adeguata motivazione.
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e'
corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della
neutralita' finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo
decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 758, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante; «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli
come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993, n. 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' della materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
Omissis.».