Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito
dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o
informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,
anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti
dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle
definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note all'articolo 1.