Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intendono per: 
    a) sistema  di  intelligenza  artificiale:  il  sistema  definito
dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689; 
    b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale  di  atti,  fatti  o
informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,
anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; 
    c)  modelli  di  intelligenza  artificiale:  i  modelli  definiti
dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689. 
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   rimanda   alle
definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2024/1689  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024  si
          vedano le note all'articolo 1.